FAQ
Il formato ZIP può essere paragonato a un contenitore all'interno del quale inserire tutti i tipi di file per far si che essi occupino meno spazio. Per questo motivo un archivio ZIP può essere chiamato anche “archivio compresso“.
ll formato DWG (contrazione di drawing, disegno) è un formato di file di tipo CAD, sviluppato da Autodesk come database di definizione del disegno per il programma AutoCAD.
Nonostante sia un formato proprietario è ampiamente utilizzato per lo scambio di immagini vettoriali (prevalentemente bidimensionali) nel campo del disegno tecnico e dell’architettura.
Questa è una guida rapida all'uso del software File Protector per apporre la firma elettronica, se desideri informazioni più dettagliate, consulta il manuale del software.
Attenzione: prima di utilizzare il software scarica la versione aggiornata.
1. apri il software e registrati inserendo una username e una password personali
2. premi il pulsante Firma
Interfaccia File Protector
3. seleziona il file da firmare o al quale vuoi aggiungere la tua firma e premi su Aggiungi firma...
4. digita il PIN del tuo dispositivo
Inserimento del PIN
Nella cartella che hai selezionato troverai il file firmato in formato P7M.
L'AIRE è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. È stata istituita nel 1990 con la Legge 27/10/1988, n. 470 e il suo regolamento di esecuzione è il Decreto del Presidente della Repubblica 06/09/1989, n. 323.
Contiene i dati dei cittadini:
- che hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi
- per i quali è stata accertata d'ufficio la residenza all'estero.
L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (Legge 27/12/1988, n. 470, art. 6) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dal Consolato italiano all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, come la possibilità di:
- votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'Unione Europea
- ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni
- rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra Unione Europea).
Ciascun Comune ha la propria AIRE e ha il compito di tenerla aggiornata.
Esiste anche un'AIRE nazionale che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali e l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un'apposita procedura informatica che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.
L'aggiornamento dell'AIRE
L'interessato deve tempestivamente comunicare all'ufficio consolare:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.)
- il rientro definitivo in Italia
- la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall'AIRE
La cancellazione dall'AIRE avviene:
- per iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (APR) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo
- per perdita della cittadinanza italiana.
Il diritto di voto degli italiani residenti all'estero
I cittadini residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia.
Per le consultazioni amministrative, l'elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori all'estero ricevono una cartolina-avviso con la quale li si invita a rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto.
Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, gli elettori italiani:
- residenti nell'Unione Europea ricevono un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza
- residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea ricevono la cartolina-avviso per rientrare in Italia a votare.
Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a carattere nazionale, é stata istituita apposita circoscrizione estero per l'elezione di sei senatori e dodici deputati: gli elettori all'estero possono così esprimere il proprio voto per corrispondenza. L'elettore all'estero riceve infatti dall'ufficio consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare stesso.
I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilitá o coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dall'elenco degli elettori all'estero, possono comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari competenti per residenza, entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per domandare di essere reiscritti all'AIRE e poter esercitare così il diritto di voto per corrispondenza. L'ufficio consolare deve chiedere, entro 24 ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il cittadino omesso dall'elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.
Per ulteriori informazioni, consulta la guida ministeriale degli italiani all'estero.
La differenza è definita dal Codice Civile:
- la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale
- il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Sul sito di PDF.online è disponibile un convertitore gratuito di file PDF in formato PDF/A. Per utilizzarlo è sufficiente accedere direttamente al menù Strumenti in alto a sinistra.
Una volta all'interno della pagina, dovrai selezionare il file PDF dal dispositivo locale, da Dropbox o da Google Drive oppure semplicemente trascinandolo dove indicato.
Accesso al sito
A questo punto potresti inserire altri file PDF da convertire cliccando sulla sezione Aggiungi altri file oppure trascinandoli.
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Convertire file
Infine, quando il file è stato convertito, puoi scaricarlo sul dispositivo.
Questa è una guida rapida all'uso del software Globo.Signer per apporre la firma elettronica, se desideri informazioni più dettagliate, consulta il manuale del software.
Attenzione: prima di utilizzare il software scarica la versione aggiornata.
1. inserisci il dispositivo di firma e apri il software Globo.Signer
2. seleziona il file da firmare o al quale vuoi aggiungere la tua firma
Firmare con Globo.Signer
3. digita il PIN del tuo dispositivo e premi il pulsante Firma
Firmare con Globo.Signer
Nella cartella che hai selezionato troverai il file firmato in formato P7M.
Per apporre una firma elettronica con la TS-CNS puoi utilizzare il software Globo.Signer.
Attenzione: se hai appena ricevuto la nuova TS senza microchip ricordati che puoi ancora utilizzare la tua vecchia TS-CNS!
Nei moduli telematici il campo del codice fiscale controlla che tu stia inserendo un codice fiscale formalmente valido secondo lo standard italiano.
Se stai inserendo il codice fiscale di un cittadino straniero, per superare questo controllo devi digitarlo apponendo davanti ad esso la sigla TIN:.
Per creare una mappa ricavata da Google Maps da allegare a una pratica devi seguire questi semplici passaggi:
- aprire la pagina web di Google Maps
-
localizzare la zona di interesse inserendo nella casella di ricerca l'indirizzo dell'immobile (nell'esempio abbiamo cercato Viale Europa, 17/B Treviolo)
-
visualizzare in dettaglio l'area di interesse utilizzando il cursore sulla sinistra per aumentare o diminuire lo zoom e spostandosi sulla mappa tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse
-
stampare la mappa nel formato richiesto.
La firma elettronica è l'equivalente elettronico della firma autografa: quando si appone la propria firma autografa su un documento cartaceo, ci si attribuisce la paternità dello stesso o si afferma di acconsentire al contenuto del documento; lo stesso accade apponendo la firma elettronica a un documento informatico.
Usata correttamente, la firma elettronica garantisce che:
- il destinatario possa verificare l'identità del mittente (autenticità)
- il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio)
- il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da qualcun altro (integrità).
Quali sono i diversi tipi di firma elettronica?
I diversi tipi di firma elettronica sono definiti dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 1 (così come modificato dal Decreto legislativo 30/12/2010, n. 235, art. 1):
- firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica
- firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (comma q-bis)
- firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (comma r)
- firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Qual è l'efficacia giuridica della firma elettronica?
L'efficacia giuridica dei diversi tipi di firma elettronica è definita dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 21:
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata o digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. ((Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale)).
Atti che devono farsi per iscritto (articolo 1350 del Codice Civile)
"Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
- i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
- i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
- i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
- gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
- i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
- i contratti di anticresi;
- i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
- i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
- gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
- gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
- le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
- gli altri atti specialmente indicati dalla legge."
Efficacia della scrittura privata (articolo 2702 del Codice Civile)
"La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta."
Un certificato di autenticazione è presente all'interno di un dispositivo (smart card o token USB) ed è rilasciato da una Certification Authority (CA) autorizzata.
Consente di effettuare un'autenticazione forte (SSL Client Authentication) nei siti web che chiedono come credenziale di accesso l'utilizzo di un certificato digitale.
Quando una Pubblica Amministrazione riceve istanze telematiche deve essere in grado di dimostrare nel tempo la formazione della volontà del soggetto e l'integrità di tutta la documentazione presentata. Come garantire tutto questo se i moduli e gli allegati non sono firmati?
Identificare l'autore
Il legislatore individua quattro possibili metodi per presentare validamente istanze in modalità telematica (Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 65):
- la sottoscrizione con firma elettronica qualificata o digitale
- l'identificazione dell'autore tramite CNS/CIE
- l'identificazione dell'autore tramite strumenti diversi dalla CNS/CIE, purché questi consentano di individuare il soggetto che richiede il servizio
- la trasmissione tramite PEC-ID (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/09/2012).
Quello che accomuna i quattro metodi è la possibilità di identificare l'autore dell'istanza.
Con l'attivazione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) l'identificazione dell'autore potrà avvenire solo tramite CNS/CIE o usando i servizi erogati da SPID.
Garantire l'immodificabilità dei documenti
Una volta certi dell'identità dell'autore dell'istanza è necessario garantire che la documentazione che egli ha prodotto non possa essere successivamente modificata. Una volta giunti a destinazione i documenti potrebbero infatti essere alterati a sua insaputa, senza che sia possibile dimostrarlo.
Lo strumento principe per garantire l'immodificabilità dei documenti informatici è la firma elettronica. Se per qualche motivo non fosse possibile chiedere all'autore di sottoscrivere i documenti, la Pubblica Amministrazione ha comunque a disposizione uno strumento: la registrazione di protocollo. Infatti:
- le istanze telematiche devono essere protocollate (Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 40-bis)
- la data di ricezione e l'impronta di ogni documento informatico connesso alla registrazione di protocollo devono essere registrati in forma non modificabile (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 53)
- il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo è opponibile a terzi (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/02/2013, art. 41).
Essendo formato da un pubblico ufficiale che esercita una speciale funzione pubblica di attestazione, il registro di protocollo è un atto pubblico di fede privilegiata che fa fede fino a querela di falso.
Dunque: l'identificazione dell'autore è una ragionevole garanzia sulla paternità del documento e la corretta registrazione di protocollo è una ragionevole garanzia sull'immodificabilità dei documenti presentati.
Quali istanze accettare tramite semplice identificazione?
È necessario essere consapevoli che esiste la possibilità che il cittadino possa negare di aver presentato l'istanza o disconoscere i documenti allegati. Ne consegue che, se il procedimento avviato dall'istanza presenta significativi rischi di contenzioso, è meglio chiedere la sottoscrizione dei documenti con firma elettronica.
Se si decide di accettare istanze prive di firma elettronica, occorre che siano rispettate alcune regole:
- l'autore dell'istanza deve essere il soggetto che la presenta: non è accettabile che un soggetto, pur identificato dal sistema informatico, trasmetta istanze per conto di qualcun altro
- l'istanza deve essere attribuibile a un'unica persona: se la paternità di un qualsiasi modulo o allegato deve poter essere attribuita a un soggetto diverso dall'autore dell'istanza, il documento deve essere firmato.
Non si deve infine dimenticare che quasi tutti i moduli della Pubblica Amministrazione contengono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, la cui falsità prevede conseguenze penali. Occorre che la paternità di queste dichiarazioni sia difficilmente contestabile.
Quando, cercando di caricare sul portale un documento firmato elettronicamente, compare il messaggio "Il file caricato non è conforme all'originale" significa che il file a cui hai apposto la firma non corrisponde al file generato dallo Sportello Telematico e il caricamento viene dunque respinto.
Questo errore può verificarsi in uno dei seguenti casi:
- hai risalvato il modulo dopo aver scaricato il modulo compilato: ogni volta che all'interno della compilazione clicchi su "Salva modulo" (anche se non si apporta alcuna modifica ai dati inseriti), lo sportello telematico genera un nuovo file con i dati che hai inserito. Se hai scaricato il file in un momento precedente e apposto la tua firma elettronica su quel file, lo sportello telematico ti mostrerà l'errore citato. Ricordati di riscaricare il file compilato con il tasto ogni volta che salvi il modulo in compilazione, anche se non apporti modifiche.
- hai convertito il formato del modulo compilato: se hai convertito il formato del file e lo hai firmato elettronicamente molto probabilmente stai lavorando su una copia del file originale da te generata, e in questo modo incorrerai nell'errore citato.
- hai aperto il modulo compilato nel visualizzatore PDF del browser e poi hai cliccato su "Salva con nome": è possibile che il tuo browser sia configurato per aprire i file PDF senza scaricarli. Quando si clicca sull'icona di download del modulo compilato, occorre scaricare il modulo compilato direttamente dal tasto senza prima visualizzare il file all’interno del browser. Ciò è necessario perché se si apre il file all'interno del browser si sta in realtà consultando un’anteprima generata dal browser stesso, il quale non è il file originale ma una sua copia (non importa se a livello di contenuti i due file appaiano uguali). Per evitare quest'ultima situazione puoi modificare la configurare il tuo browser per scaricare i file PDF anziché visualizzarli in automatico, oppure, se intendi lasciare il suo browser così come è, puoi semplicemente fare click con il tasto destro sul tasto e selezionare la voce “Salva link con nome” (Google Chrome) o “Salva destinazione con nome” (Mozilla Firefox). In questo modo sarai sicuro di scaricare il file originale.
- se hai inviato via mail il file non ancora firmato al firmatario, può darsi che il suo provider di posta elettronica abbia risalvato il file: è una casistica molto rara, tuttavia se ritieni di non aver compiuto nessuna delle operazioni sopra elencate, potresti essere in questa situazione. In virtù di alcune regole interne, alcuni provider di posta risalvano alcuni tipi di allegati. Prova a inviare il file all'utente all'interno di un archivio ZIP, oppure prova a utilizzare un altro canale per recapitare il file (ad esempio un qualsiasi servizio di upload dei file).
Attenzione: è sempre possibile aprire il modulo compilato iprima di firmarlo. Ciò che non è possibile fare è salvarne una copia!
Sì, la CNS e la CIE servono per identificare chi sta accedendo al portale. Esso può essere anche un soggetto diverso da quello che presenta la pratica.
Ad esempio, un professionista può accedere al portale usando la propria CNS o CIE per predisporre pratiche per conto dei propri committenti. Il committente apporrà la propria firma elettronica sui documenti utilizzando il proprio dispositivo di firma (anche non CNS o CIE).
Per alcuni tipi di pratiche, potrai trovare sullo sportello telematico dei moduli in formato PDF da scaricare e compilare manualmente.
Una volta compilato, puoi allegare questo modulo direttamente alla pratica e, se richiesto, firmalo elettronicamente.
No, la TS-CNS e la CIE possono essere usate solo per apporre una firma elettronica avanzata.
I codici tributo F24 più ricorrenti sono quelli indicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Quando accedi allo Sportello Telematico con la tua identità digitale, in qualsiasi momento puoi consultare e modificare i dati contenuti all'interno del tuo Profilo utente.
Questi dati ti consentono di caricare velocemente alcune informazioni all'interno dei moduli telematici, come le informazioni anagrafiche, oppure di condividere velocemente le tue pratiche con altri soggetti.
Per consultare e modificare i dati contenuti all'interno del tuo profilo utente devi accedere allo Sportello telematico con la tua identità digitale, aprire la tua Area personale e cliccare sul pulsante Il mio profilo.
Per utilizzare la tessera sanitaria (TS-CNS) per accedere ai servizi online devi necessariamente conoscerne il PIN. Il PIN è la tua chiave personale per accedere in forma sicura, veloce e facile ai servizi, in grado di garantire la privacy, la sicurezza dei dati e la tua identificazione.
Le modalità di rilascio del PIN variano in funzione della Regione che ha rilasciato la TS-CNS.
Per ulteriori informazioni, consulta il portale nazionale Sistema Tessera Sanitaria.
In presenza preso l'uffcio anagrafe recarsi con fototessera non più vecchia di 6 mesi, costo di € 22
Se vuoi salvare un documento in formato PDF/A partendo da un software della suite MS Office (ad esempio MS Word o MS Excel) devi semplicemente cliccare sulla voce del menù Salva con nome e cambiare il formato di default selezionando il formato PDF.
Per essere certo che il formato selezionato sia il PDF/A, clicca sul pulsante Opzioni... e assicurati che sia selezionata la voce "Conforme a ISO 19005-1 (PDF/A)".
In questo caso non è necessario l'ausilio di alcuna stampante virtuale.
Attenzione: per accedere a questa funzionalità occorre utilizzare la suite MS Office dalla versione 2013 in poi.
La trasmissione di alcune pratiche tramite lo Sportello Telematico richiede l'apposizione di una firma elettronica alla documentazione.
Se non sai come si appone una firma elettronica a un documento informatico segui questi semplici passaggi.
Prima di tutto ti occorre un dispositivo di firma
Per poter generare firme elettroniche hai bisogno di un dispositivo sicuro per la generazione della firma (una smart card o un token USB):
- se usi una smart card hai bisogno che al tuo computer sia collegato l'apposito lettore
- se usi un token USB devi inserirlo in una delle porte disponibili e avviare il software di firma.
... poi devi aprire il software che preferisci per l'apposizione della firma
Il software deve essere in grado di interagire con il dispositivo di firma per gestirlo (ad esempio per cambiare o sbloccare il PIN) e per generare le firme.
Questi sono i software più comuni, gratuiti e scaricabili da internet:
... quali documenti devo firmare?
Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza se un particolare documento o un allegato deve essere firmato elettronicamente e da chi.
... quale formato di firma devo utilizzare?
Fatti salvi casi particolari, lo sportello Telematico accetta tutti i formati di firma che le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare: CAdES (P7M), PAdES (PDF) e XAdES (XML).
... devo apporre una firma digitale o una firma elettronica avanzata?
Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza anche se un particolare documento o un allegato deve essere sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata.
Quando apporrai la firma richiesta, ricorda che:
- il certificato presente sulla CIE e sulla TS-CNS è un certificato di firma elettronica avanzata
- se hai a disposizione un dispositivo di firma digitale ti conviene apporre una firma digitale.
... se non sai come apporre una firma elettronica leggi attentamente queste FAQ:
Una volta compilato il modulo principale e raggiunta la pagina di gestione della pratica, tutti i moduli che compilerai e i documenti che allegherai saranno salvati e conservati sullo sportello telematico.
La tua pratica resterà in corso di compilazione, anche se ti scollegherai dal portale, sino a quando non la completerai o sino a quando non deciderai di eliminarla. Quando vorrai, potrai quindi accedere nuovamente alla pagina di gestione della pratica per completarne l'invio.
Per accedere alle pratiche in corso di compilazione devi accedere allo Sportello telematico con la tua identità digitale, aprire la tua Area personale e cliccare sul pulsante Le mie pratiche.
Attenzione:
Una pratica non viene salvata dal portale sino a quando non hai finito di compilare il modulo principale.
Non puoi riprendere la compilazione di una pratica già inviata.
Le pratiche che compili sullo Sportello telematico vengono sempre associate di default all'utente che ha effettuato l'accesso.
Tramite lo Sportello telematico puoi comunque condividere le tue pratiche telematiche con altri utenti utilizzando il pulsante dedicato presente nel cruscotto di presentazione della pratica posto sulla spalla destra. Con questo bottone puoi aggiungere o rimuovere i codici fiscali di altri utenti che vuoi abilitare a consultare, ed eventualmente modificare, i dati inseriti all'interno della pratica.
Se invece vuoi abilitare altri utenti a consultare, ed eventualmente modificare, i dati inseriti all'interno di tutte le tue pratiche, puoi salvare i loro codici fiscali nel tuo Profilo utente utilizzando la sezione Condivisione pratica. Per consultare il tuo Profilo utente devi accedere allo Sportello telematico con la tua identità digitale, aprire la tua Area personale e cliccare sul pulsante Il mio profilo.
Gli utenti abilitati potranno consultare le pratiche condivise accedendo allo Sportello telematico con la propria identità digitale, aprire la propria Area personale e cliccare sul pulsante Le mie pratiche.
Esistono due modalità per chiedere il duplicato della propria tessera sanitaria: controlla che tipo di tessera sanitaria possiedi e segui le indicazioni riportate qui sotto.
La mia tessera sanitaria (TS) non vale come Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS)
Significa che la tua tessera non possiede alcun microchip color oro e non vale come Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per chiedere il duplicato accedi al sito dell'Agenzia delle Entrate e inserisci le informazioni richieste.
Dopo l'invio della domanda i dati inseriti saranno confrontati con quelli registrati in anagrafe tributaria e la nuova tessera sanitaria (dotata di microchip) sarà spedita all'indirizzo presente in anagrafe tributaria solitamente in cinque giorni lavorativi.
La mia tessera sanitaria vale come Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS)
Significa che la tua tessera possiede un microchip color oro e vale come Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per chiedere il duplicato accedi al servizio Entratel - Fisconline dell'Agenzia delle Entrate e inserisci le informazioni richieste. Per accedere al servizio occorre accedere tramite una delle modalità previste.
Dopo l'invio della domanda i dati inseriti saranno confrontati con quelli registrati in anagrafe tributaria e la nuova tessera sanitaria (dotata di microchip) sarà spedita all'indirizzo presente in anagrafe tributaria solitamente in cinque giorni lavorativi.
Se vuoi salvare un documento in formato PDF/A partendo da un software della suite Open Office (ad esempio Writer) devi semplicemente salvare il documento cliccando sulla voce del menù File > Esporta nel formato PDF. Si aprirà la finestra di dialogo Opzioni PDF, all'interno della quale devi selezionare la voce "PDF/A-1" e poi cliccare su Esporta.
In questo caso non è necessario l'ausilio di alcuna stampante virtuale.
Attenzione: per accedere a questa funzionalità occorre utilizzare la suite Open Office versione 4.1.x o successiva.
Dopo aver installato sul tuo computer PDFCreator, il sistema operativo ti renderà automaticamente disponibile una nuova stampante virtuale tra quelle già configurate sul tuo PC.
Se vuoi salvare un documento in formato PDF/A utilizzando PDFCreator puoi partire quindi dalle classiche funzioni di stampa del documento che stai elaborando oppure dalla homepage del software. In questo caso clicca sul bottone Scegli un file da convertire.
Comparirà la seguente schermata: assicurati che nel campo Profilo e nella relativa icona sia selezionato il formato PDF/A come nell'immagine sotto. Clicca ora su Salva e troverai il file convertito sul tuo computer nella directory indicata nel campo Cartella.
Attenzione: per accedere a questa funzionalità occorre utilizzare PDFCreator versione 4.4.x o successiva.
Per utilizzare la CIE per accedere ai servizi online devi necessariamente conoscerne il PIN. Il PIN è la tua chiave personale per accedere in forma sicura, veloce e facile ai servizi, in grado di garantire la privacy, la sicurezza dei dati e la tua identificazione.
Quando ottieni la CIE ti vengono rilasciati congiuntamente anche il PIN e il PUK, forniti in due parti:
- la prima è contenuta sempre nell’ultimo foglio della ricevuta cartacea fornita dall’operatore comunale al termine della richiesta di rilascio presso lo sportello
- la seconda è contenuta nella lettera di accompagnamento presente nella busta con cui il cittadino riceve la CIE.
In caso di smarrimento di uno o entrambi i codici è possibile chiederne la ristampa recandosi presso qualunque Comune.
Se non diversamente specificato, i documenti allegati a un'istanza devono essere in formato PDF/A. Questo formato garantisce infatti il mantenimento dell'aspetto del documento originario, sia esso una pagina di testo, una fotografia o un disegno in quanto non può essere modificato. Questa caratteristica, unita alla firma elettronica, lo rende adatto a trasmettere informazioni nei procedimenti formali.
Se non sai come salvare i documenti in formato PDF/A, puoi consultare una guida veloce.
Inoltre, per facilitare la gestione dei file allegati, questi non devono essere di dimensioni eccessive: per questo è impostata una dimensione massima ammessa. Ricorda che la dimensione massima ammessa riguarda un singolo file e non l'intera pratica!
Qualche suggerimento pratico...
Se devi allegare della documentazione fotografica, inserisci tutte le fotografie e la relativa didascalia in un unico documento, dopodichè stampalo in formato PDF/A.
Quando in ambiente CAD salvi disegni ed elaborati di progetto in formato PDF/A fai attenzione: verifica che il rapporto di scala del disegno non cambi e assicurati che non sia attiva alcuna opzione di adattamento alle dimensioni della pagina (fitting). Per evitare di superare la dimensione massima ammessa, salva i disegni e le fotografie con una risoluzione adeguata alla stampa (200 dpi).
Se anche con questi accorgimenti il tuo file supera la dimensione massima ammessa, spezzalo in più allegati: separa diverse tavole o una lunga relazione in più file.
Oltre ai più noti programmi di Adobe Systems, MS Office e Open Office, è possibile trovare in internet numerosi programmi gratuiti sia offline sia online che consentono di salvare un file in formato PDF/A.
Solitamente i programmi offline (ad esempio PDFCreator) rendono disponibile una stampante virtuale sul computer elencata tra quelle disponibili da tutte le funzioni di stampa di Windows. Se si sceglie la stampante virtuale, quando si stampa il documento è chiesto il nome del file da generare e poi viene creato il documento PDF/A.
I programmi online (ad esempio PFD.online) chiedono invece di caricare il file originale su un particolare portale, che ti sarà restituito già convertito in formato PDF/A.
Ecco alcuni esempi:
Se rilevi problemi di accesso allo sportello telematico utilizzando le tue credenziali SPID, solitamente si tratta di un esaurimento dello spazio dedicato alla cache, cioè l’insieme dei dati che i software salvano sul browser per rendere il caricamento di determinate pagine internet più rapido.
Approfondimenti
- Come svuotare la cache su Google Chrome
Se solitamente navighi in internet utilizzando Google Chrome, per svuotare la cache devi:
cliccare sui tre puntini verticali in alto a destra
selezionare la voce Impostazioni
accedere al menu Privacy e sicurezza > Cancella dati di navigazione
selezionare la voce Immagini e file memorizzati nella cache e poi premere sul pulsante Cancella dati. -
Come svuotare le cache su Mozilla Firefox
Se solitamente navighi in internet utilizzando Mozilla Firefox, per svuotare la cache devi:cliccare sulle tre linee orizzontali in alto a destra
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Per verificare la versione di un PDF devi semplicemente aprire il file con Adobe Reader e cliccare sulla voce File > Proprietà nel menu in alto a sinistra. Potrai consultare la versione nel campo Versione del PDF.
Quando hai compilato e inviato un'istanza, usando il portale puoi verificare lo stato d'avanzamento del procedimento avviato dopo la sua ricezione. Per farlo devi selezionare dalla tua scrivania personale la voce Le mie pratiche.
Ti sarà presentata una lista di tutte le istanze che hai presentato (anche quelle il cui procedimento si è ormai concluso). Per ciascuna sono visualizzati ad esempio:
- la data di inizio e il numero di protocollo associato
- l'oggetto dell'istanza
- l'indirizzo dell'immobile
- lo stato dell'istanza
- il nome del primo intestatario
- il nome del responsabile del procedimento.
Cliccando sulla riga di un'istanza potrai accedere a tutte le informazioni di dettaglio.
L’autenticazione eIDAS è un primo importante passo verso l'integrazione dei servizi online erogati dalle Pubbliche Amministrazioni dell'Unione Europea. Il Regolamento comunitario 23/07/2014, n. 910/2014, conosciuto come "Regolamento eIDAS", promuove infatti la cooperazione transfrontaliera e l’interoperabilità dei sistemi nazionali d'identificazione elettronica (eID), per facilitare l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi pubblici digitali nei diversi Stati membri in cui tale accesso è consentito tramite l'autenticazione eID.
Tramite nodo italiano eIDAS l'identità digitale di un cittadino di uno Stato membro può essere utilizzata per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione o di privati negli altri stati membri della Unione Europea.
Le Pubbliche Amministrazioni degli Stati membri che consentono l’accesso ai propri servizi online sono tenute ad esporre un bottone di accesso dedicato, accompagnato da un logo della bandiera europea e la dicitura dedicata.
In particolare, l'autenticazione tramite il nodo italiano eIDAS funziona in questo modo:
- il cittadino dello Stato membro si connette ai servizi del portale cliccando sul pulsante di accesso
- il portale chiede all’utente il suo Paese di provenienza e gli propone, nel giro di pochi secondi, le modalità di autenticazione previste in quello Stato membro
- una volta scelta una di queste modalità e inserite le proprie credenziali personali, il portale permetterà al cittadino l’accesso ai servizi online.
Il login eIDAS è un progetto in corso, questa è la lista dei i paesi per cui è attivo il login con eiDAS.
Approfondimenti
eIDAS authentication is an important first step towards the integration of services provided by the public administrations of the European Union. The Regulation 23/07/2014, n. 910/2014 of the European Parliament and of the Council, known as eIDAS regulation, promotes cross-border cooperation and system interoperability of national electronic identification (eID), to facilitate citizens and businesses access to digital public services in Member States adhering to eID authentication.
Through the eIDAS Italian node, the digital identity of a member state citizen can be used to access the online services of the public administration in other member states of the European Union.
The Public Administrations of the Member States that allow access to their online services are required to display a dedicated access button, accompanied by a logo of the European flag and the dedicated wording.
The authentication via the Italian eIDAS node works like this:
- the citizen of the Member State connects to the services of the portal by clicking on the access button
- the portal asks the user for his country of origin and offers him, within a few seconds, the authentication methods envisaged in that Member State
- once he has chosen one of these methods and enter your personal credentials, the portal will allow the citizen access to online services.
The eIDAS login is an ongoing project, this is the list of the countries for which the login with eiDAS is active.
Un certificato di sottoscrizione è presente all'interno di un dispositivo (smart card o token USB) ed è rilasciato da una Certification Authority (CA) autorizzata.
Contiene le informazioni necessarie a garantire la corrispondenza tra il nome del soggetto certificato e la sua chiave pubblica.
Nel certificato compaiono altre informazioni tra cui la CA che lo ha emesso, il periodo di tempo in cui il certificato può essere utilizzato, ecc.
Il suo scopo è di dare il valore della "forma scritta" ai documenti informatici.
Attenzione: il certificato ha una data di scadenza.
Per calcolare l'ISEE devi presentare una dichiarazione, definita Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nella quale devi indicare la composizione e le caratteristiche del tuo nucleo familiare, i relativi redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare.
La dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dell’anno in corso e vale per tutti i componenti del tuo nucleo familiare. E’ comunque possibile presentare una nuova dichiarazione nel corso dell'anno se la composizione o le caratteristiche del tuo nucleo familiare variano.
È possibile presentare la DSU e acquisire l'ISEE direttamente on line tramite il sito dell'INPS o presso i CAF presenti sul territorio.
Attenzione: alcuni Comuni hanno stipulato apposite convenzioni con determinati CAF: in questo caso è necessario presentare la DSU e acquisire l'ISEE unicamente tramite questi CAF.
La certificazione ISEE viene rilasciata dall’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.
L'attuale carenza mondiale di semiconduttori, le materie prime necessarie alle realizzazione di componenti elettronici, ha costretto il Ministero dello Sviluppo Economico a sostituire una parte delle tessere sanitarie in scadenza, munite di microchip, con nuove tessere che ne sono prive.
Sebbene la nuova tessera sanitaria (TS) continui ad avere valenza di codice fiscale e di tessera europea assistenza malattia (TEAM), purtroppo non ha più valenza come carta nazionale dei servizi (CNS) e pertanto non potrai più utilizzarla per accedere ai servizi del portale e firmare elettronicamente documenti.
Per ovviare al disservizio il Governo ha messo a disposizione dei cittadini un tool, disponibile sul sito Sistema Tessera Sanitaria, che consente di estendere la validità del certificato a bordo della vecchia TS-CNS fino a dicembre 2023 anche se riporta una data di validità scaduta.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito Sistema Tessera Sanitaria.
La Carta d'Identità Elettronica (CIE) è uno strumento attraverso il quale i cittadini sono riconosciuti in rete in modo certo, per poter così usufruire dei servizi online erogati dalle Pubbliche Amministrazioni che può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza, presso il Comune di dimora per i cittadini residenti in Italia e presso il Consolato di riferimento per i cittadini residenti all’estero.
Per accedere ai servizi del portale con CIE è necessario che tu sia a conoscenza del PIN e del PUK.
Se l'ente ha attivato la possibilità di accedere tramite l'app CieID
Le Pubbliche Amministrazioni che consentono l’accesso ai propri servizi online tramite l'app CieID sono tenute ad esporre un bottone di accesso dedicato.
In questo caso devi:
- attivare le tue credenziali personali accedendo al portale www.cartaidentita.interno.gov.it e inserire i dati chiesti
- installare sul tuo smartphone l'app CieID, disponibile sugli store Google Play e App Store.
- installare il Software CIE.
Se sei in difficoltà puoi consultare il tutorial realizzato dal Ministero dell'Interno, dove viene spiegato come utilizzare facilmente lo smartphone o il computer.
Se l'ente non ha attivato la possibilità di accedere tramite l'app CieID
Puoi accedere ai servizi del portale esclusivamente tramite un lettore NFC RFID da tavolo, un componente hardware che consente al tuo computer di comunicare con la CIE.
In questo caso dovrai installare sul tuo computer il Software CIE.
La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è uno strumento attraverso il quale i cittadini sono riconosciuti in rete in modo certo, per poter così usufruire dei servizi online erogati dalle Pubbliche Amministrazioni che può essere emesso solo dalle Pubbliche Amministrazioni (solitamente dalle Regioni, ma può trattarsi anche di Comuni o altri enti pubblici, tra cui le Camere di Commercio). Si tratta di un dispositivo elettronico di tipo smart card o token USB sul quale sono sempre presenti, obbligatoriamente, il nome della Pubblica Amministrazione emittente e la scritta “CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI”. Il microchip a bordo delle CNS è in grado di svolgere operazioni crittografiche complesse e di memorizzare diversi dati personali, oltre a contenere una “chiave privata di autenticazione” e un corrispondente “certificato di autenticazione” che consentono il riconoscimento sicuro dell'utente attraverso Internet.
Prima di accedere allo Sportello Telematico controlla che la CNS in tuo possesso rispetti queste caratteristiche.
Non dimenticare inoltre che la tessera sanitaria è una CNS, devi solo ottenerne il PIN.
Se la tua CNS è una smart card ti occorrerà anche un lettore e installare i driver previsti
Il lettore è un componente hardware che consente al tuo computer di comunicare con la smart card.
Se stai utilizzando la tua tessera sanitaria devi installare i driver messi a disposizione dal fornitore della CNS.
Se la tua CNS è un token USB ti occorrerà installare i relativi driver
In questo caso devi solo infilare il token USB in una delle porte del tuo computer e avviare l'installazione.
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è un’identità digitale composta da una coppia di credenziali (username e password), strettamente personali, con le quali è possibile accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti. Semplice, sicuro e veloce, puoi utilizzare SPID da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e smartphone.
Per ottenere le tue credenziali SPID consulta le informazioni pubblicate sul sito istituzionale di AgID.
Una volta ottenute le tue credenziali, per accedere ai servizi del portale deve seguire la procedura prevista selezionando l'Identity Provider che te le ha rilasciate.
Per utilizzare una smartcard il tuo computer deve possedere un lettore di smart card correttamente funzionante.
Il lettore di smartcard viene solitamente fornito con i propri driver, appositi programmi che consentono al computer di comunicare con l'hardware del lettore.
Oggi numerosi computer escono dalla fabbrica con già installato un lettore di smart card: in tal caso i driver dovrebbero essere già installati.
Se il tuo computer non dispone di un lettore di smart card puoi comperarne uno a prezzi modici in un negozio di elettronica. Solitamente i lettori possono essere connessi al computer usando una delle porte USB disponibili.
Per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati autorizzati da AgID che garantiscono l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale.
Se vuoi usare il tuo dispositivo di firma per accedere ai portali della Pubblica Amministrazione devi procurarti un dispositivo di firma che sia anche una CNS. La cosa più semplice è chiedere la CNS alla locale Camera di Commercio.
Attenzione: la CNS può essere rilasciata soltanto da Pubbliche Amministrazioni!
Se acquisti un dispositivo di firma da un soggetto esterno accreditato (associazioni di categoria, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) accertati che quella che stai acquistando sia una CNS, altrimenti la potrai usare per firmare, ma non per accedere ai portali della Pubblica Amministrazione.
Il formato PDF/A è un sottoinsieme del formato PDF, appositamente pensato per garantire il principio dell’interoperabilità tra i sistemi di gestione documentale e della conservazione dei documenti informatici così come previsto dall'Allegato 2 alle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici pubblicate da AgID.
Esistono diversi livelli di conformità e versioni, elencati nei successivi approfondimenti.
Attenzione: nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida, lo Sportello Telematico accetta esclusivamente il caricamento di documenti in formato PDF/A conformi alle versioni di seguito elencate. Eventuali ulteriori versioni non sono conformi alle Linee Guida, pertanto non saranno accettate. Se non sai come verificare la versione, puoi consultare una guida veloce.
Se non sai come salvare i documenti in formato PDF/A, puoi consultare una guida veloce.
Approfondimenti
PDF/A-1b (basato su PDF versione 1.4 - standard ISO 19005-1:2005)Questo livello di conformità garantisce che il documento mantenga nel tempo lo stesso aspetto visivo.
Per ottenere questo, in fase di creazione occorrerà applicare queste restrizioni e obblighi:
- è vietata la protezione con password del documento
- non sono ammessi collegamenti a file esterni
- non è ammessa la compressione LZW o JPEG2000
- è vietata l'incorporazione di qualsiasi tipo di codice eseguibile
- tutti i font utilizzati all'interno del documento devono essere incorporati
- non sono ammessi oggetti e annotazioni nascoste
- è vietata la trasparenza
- è vietato l'utilizzo dei livelli
- colori devono essere specificati in un formato indipendente dal sistema
- le immagini alternative (per esempio a risoluzioni inferiori per la visualizzazione su monitor) non sono consentite
- sono consentiti i moduli ma con restrizioni
- il PDF non può avere al suo interno contenuti audio e video.
PDF/A-1a (basato su PDF versione 1.4 - standard ISO 19005-1:2005)
Questo livello di conformità, dovendo garantire anche l'accessibilità al contenuto dei documenti da parte degli utenti con disabilità, oltre ad avere gli stessi obblighi e restrizioni del livello B, dovrà anche contenere descrizioni alternative per le immagini e adeguate informazioni relative alla struttura logica e all'ordine di lettura del testo.
PDF/A-2 (basato su PDF versione 1.7 - standard ISO 19005-2:2011)
Le restrizioni sono le stesse dello standard PDF/A-1 ma sono ammesse queste eccezioni:
- può contenere layer (per i livelli ottenuti con un programma CAD, o per avere, in un unico file, versioni in lingue diverse)
- può contenere in un unico file diversi allegati, a condizione che anche essi siano conformi agli standard PDF/A-1 o PDF/A-2
- può contenere immagini compresse nel formato JPEG2000
- supporta le annotazioni
- supporta le firme elettroniche avanzate.
PDF/A-2a: garantisce come lo standard PDF/A-1a la piena accessibilità al contenuto del documento.
PDF/A-2b: garantisce come lo standard PDF/A-1b la sola conformità visiva.
PDF/A-2u: non contiene, come invece il PDF/A-2a, le informazioni relative alla struttura del documento, ma oltre a garantire che le pagine possano essere riprodotte visivamente in modo fedele, grazie al rispetto del sistema di codifica Unicode indipendente dal sistema operativo, dalla lingua o dal programma utilizzato, il testo può anche essere estratto e ricercato.
PDF/A-3 (basato su PDF versione 1.7 - standard ISO 19005-3:2012)
Anche per questo standard esistono, come per il PDF/A-2, tre sottolivelli: PDF/A-3a, PDF/A-3b e PDF/A3-u.
Mentre il PDF/A-2 consente solamente allegati conformi a PDF/A, il PDF/A-3 permette invece di allegare qualsiasi tipo di file (DOC, DOCX, XLS, XLSX, disegni tecnici, immagini digitali, database, file CSV, XML, HTML, ecc.).
Ne permette la presenza e l'estrazione futura, ma non ne garantisce però l'apertura e la fruizione.
Per presentare diverse pratiche ti sarà chiesto di localizzarle territorialmente tramite l'indicazione dei dati toponomastici e/o catastali. Ecco una veloce guida su come inserire questi dati all'interno dei moduli telematici.
Inserimento dei dati toponomastici
All'interno di questa sezione devi inserire:
- la Provincia e il Comune in cui è localizzata la pratica
- la denominazione ufficiale dell'indirizzo, tra le voci che ti vengono proposte durante l'inserimento
- il numero civico con eventuale indicazione del barrato
- il piano di riferimento.
Suggerimenti utili:
Se la pratica si riferisce a un immobile privo di numero civico, inserisci la dicitura "SNC".
Se la pratica si riferisce a un immobile ubicato in una zona priva di denominazione della via, specie nelle zone di montagna, inserisci nel campo Indirizzo la località in cui si trova.
Inserimento dei dati catastali
All'interno di questa sezione devi inserire:
- la tipologia dell'immobile: particella terreni (PT), unità immobiliare urbana (UIU) oppure intero edificio
- il codice catastale del Comune
- l'eventuale sezione, codice che identifica i Comuni censuari nei quali era originariamente suddiviso il Comune.
- il foglio, numero che identifica una porzione di territorio comunale che il catasto rappresenta nelle proprie mappe
- la particella (o numero, o mappale, o numero di mappa), contrassegnata tranne rare eccezioni da un numero e rappresentante, all'interno del foglio, una porzione di terreno o il fabbricato e l'eventuale area di pertinenza
- il subalterno (per il catasto fabbricati), identificante un bene immobile, compresa la singola unità immobiliare esistente su una particella
- la categoria di classificazione del unità immobiliare, utilizzata per determinare la rendita catastale.
Attenzione: lo sportello telematico verifica automaticamente la correttezza dei dati catastali inseriti, comparandoli con il contenuto della banca dati dell'Agenzia delle Entrate.
Per evitare errori di validazione dei dati inseriti ti consigliamo di leggere con attenzione queste semplici istruzioni.
L’iscrizione all’AIRE è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato al Consolato di competenza entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (APR) del Comune di provenienza.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli uffici consolari) va allegata documentazione che provi l'effettiva residenza nella circoscrizione consolare (ad esempio il certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.). L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l'ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
All'AIRE devono iscriversi gratuitamente:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza da un Comune italiano all'estero per un periodo superiore all'anno
- i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza
- le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi
- i cittadini la cui residenza all'estero è stata giudizialmente dichiarata.
Non devono invece iscriversi all'AIRE:
- le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore all'anno
- i lavoratori stagionali
- i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari
- i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.
Per ulteriori informazioni, consulta la guida ministeriale degli italiani all'estero.
Quando inserisci il PIN del tuo dispositivo di firma per accedere a qualunque servizio telematico della Pubblica Amministrazione o per apporre la tua firma elettronica, hai a disposizione tre tentativi per inserire il PIN corretto.
Se sbagli per tre volte consecutive il PIN quando cerchi di accedere al portale, il tuo dispositivo verrà bloccato e comparirà un messaggio simile a
Non è possibile accedere alla smartcard poichè è stato raggiungo il numero massimo di tentativi di inserimento del PIN.
Per sbloccarlo, a seconda del dispositivo di firma che stai utilizzando, devi utilizzare il software distribuito da chi ha emesso il certificato di firma.
Approfondimenti
1. apri il software e clicca sul tasto indicato nell'immagine:
2. clicca poi su Dispositivo > Sblocco PIN:
3. a questo punto:
- nel campo PUK inserisci le cifre che compongono il tuo PUK che dovresti aver ricevuto insieme al codice PIN
- nel campo Nuovo PIN inserisci un PIN di tua fantasia, composto da otto cifre
- nel campo Ripeti PIN riscrivi le otto cifre che hai riportato prima nel campo Nuovo PIN
- clicca sul tasto Conferma.
Il tuo dispositivo di firma è stato sbloccato: d'ora in avanti, il tuo nuovo PIN sarà quello che hai riportato nel campo Nuovo PIN.
Ad esempio, se utilizzi File Protector
1. apri il software e clicca su Dispositivo > Sblocco come indicato nell'immagine:
2. comparirà questa schermata:
3. a questo punto:
- nel campo Inserire codice di sblocco (PUK) inserisci le cifre che compongono il tuo PUK che dovresti aver ricevuto insieme al codice PIN
- nel campo Inserire il nuovo PIN inserisci un PIN di tua fantasia
- nel campo Confermare il nuovo PIN riscrivi le cifre che hai riportato prima nel campo Inserire il nuovo PIN
- clicca sul tasto OK.
Il tuo dispositivo di firma è stato sbloccato: d'ora in avanti, il tuo nuovo PIN sarà quello che hai riportato nel campo Inserire il nuovo PIN.
Ai fini dell'assegnazione degli alloggi destinati a servizio abitativo pubblico è importante comprendere il concetto di nucleo familiare, la definizione è data dal Regolamento regionale 04/08/2017, n. 4, art. 6:
- [...] il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:
- coniugi non legalmente separati
- persone dello stesso sesso in unione civile
- conviventi di fatto
- figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare
- persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.
- Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione.
Cosa è la procura e chi è il procuratore?
Il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 38, com. 3-bis prevede che i soggetti che hanno titolo alla presentazione di una pratica possano conferire il potere di rappresentanza a un procuratore sottoscrivendo con firma autografa l'atto di conferimento e allegando copia non autenticata del proprio documento d'identità.
Ad esempio un professionista potrebbe ottenere il potere di rappresentanza da parte del committente.
Quali pratiche possono essere presentate tramite procura?
I soggetti che hanno titolo alla presentazione di una pratica possano conferire il potere di rappresentanza a un procuratore solo se espressamente indicato all'interno dalla porzione informativa che precede l'accesso in compilazione alla modulistica telematica. Ad esempio:
Come faccio a presentare una pratica telematica avvalendomi della procura?
Oltre ai moduli telematici previsti per la presentazione della pratica, compila il modulo secondario "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore".
Al suo interno inserisci i tuoi dati anagrafici e quelli di tutti i soggetti che ti hanno conferito il potere di rappresentanza, oltre al relativo titolo (ad esempio richiedente, comproprietario, ecc.).
Attenzione: anche se stai presentando una pratica avvalendoti della procura, nella sezione "Il sottoscritto" del modulo principale devi inserire i dati anagrafici del soggetto che ha titolo alla presentazione della pratica!
Dopo aver compilato il modulo scaricalo, firmalo elettronicamente e carica la versione firmata. Se l'operazione andrà a buon fine otterrai l'indicazione.
Ottieni e carica gli atti di conferimento da parte dei soggetti che hanno titolo alla presentazione della pratica e i rispettivi documenti d'identità
Ora devi caricare gli atti di conferimento, che devi ottenere dai soggetti che hanno titolo alla presentazione della pratica.
Se non li hai ancora ottenuti, per scaricare la modulistica clicca sul link "Conferimento di procura speciale", stampala e falla sottoscrivere con firma autografa da ciascun soggetto. Ottieni inoltre, per ciascuno di essi, copia non autenticata del documento d'identità.
La documentazione deve essere predisposta in due file distinti, scansiti entrambi in formato PDF/A.
Attenzione: devi ottenere un atto di conferimento per ciascuno dei soggetti che ti ha conferito il potere di rappresentanza e devi caricare singolarmente tutti i rispettivi documenti d'identità!
Ora puoi caricare tutti i file che compongono la pratica firmati elettronicamente dal procuratore
Se hai seguito con attenzione tutti i passaggi precedenti potrai caricare tutti i file che compongono la pratica da te firmati elettronicamente in rappresentanza dei soggetti indicati nel modulo secondario "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore".
Sei un cittadino e devi attivare un nuovo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)?
Per attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) è necessario rivolgersi a uno dei gestori accreditati (azienda privata o ente pubblico) autorizzati da AgID che possiedono i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e acquistarlo.
Sei un libero professionista? Devi già avere un indirizzo di PEC!
Il Decreto legge 29/11/2008, n. 185, art. 7 prevede che
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
Sei un imprenditore? Devi già avere un indirizzo di PEC!
Il Decreto legge 29/11/2008, n. 185, art. 6 prevede che
Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è un parametro che permette di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del richiedente. L’ISEE consente quindi alle Pubbliche Amministrazioni di concedere l’accesso a condizioni agevolate a determinati servizi o agevolazioni tariffarie sulla base delle effettive condizioni economiche del richiedente e del suo nucleo familiare.
Esistono sia un ISEE "standard" o "ordinario", per accedere ad una pluralità di servizi, che una serie di ISEE validi in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a chiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo.
La Circolare INPS 18/12/2014, n. 171 individua:
- ISEE standard o ordinario: valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate
- ISEE università: per accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un’adeguata capacità di reddito, vengono “attratti”, solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l’ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni.
- ISEE sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.
- ISEE sociosanitario-residenze: tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. In sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale). Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima domanda di prestazioni e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale domanda se in favore di persone tenute agli alimenti.
- ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
- ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della domanda della prestazione nell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la domanda si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa).
L'ISEE ha validità fino al 31 dicembre dello stesso anno.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.
Nel senso più comune, intendiamo la "famiglia" come la più piccola comunità riproduttiva composta da madre, padre e figli. Il termine famiglia anagrafica indica, invece, qualcosa di più preciso.
La famiglia anagrafica è un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. I membri devono coabitare e avere dimora abituale nello stesso Comune (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 4). La composizione della famiglia anagrafica risulta dallo stato di famiglia.
La coabitazione è condizione necessaria, ma non sufficiente per determinare l'appartenenza alla famiglia anagrafica: esistono situazioni in cui i soggetti, pur convivendo, hanno due stati di famiglia differenti. Un esempio sono gli studenti fuori sede.
La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta.
La sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un documento, come una lettera, un atto, un messaggio o, in generale, qualunque file di dati (testo, immagini, musica, ecc.).
Come tale, non deve essere confusa con altri oggetti chiamati genericamente "elettronici", come per esempio la firma autografa scansionata e conservata come immagine.
La firma digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata), che consente:
- la sottoscrizione di un documento informatico
- la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto firmatario
- la sicurezza della provenienza e della ricezione del documento
- la certezza che l'informazione contenuta nel documento non sia stata alterata
- la segretezza dell'informazione contenuta nel documento.
La firma elettronica avanzata (FEA) è un particolare tipo di firma elettronica con il quale si possono firmare tutti gli atti ad esclusione dei contratti relativi a beni immobili (per i quali è richiesta l'apposizione della firma digitale).
Qual è l'efficacia giuridica della firma elettronica avanzata?
Il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 20, com. 1-bis stabilisce che:
Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalitaàtali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilitaàdel documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.
Come faccio ad apporre una firma elettronica avanzata?
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/02/2013, art. 61, com. 2 stabilisce che:
L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod.ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della Pubblica Amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del Codice.
Ne consegue che un documento da presentare alla Pubblica Amministrazione può essere firmato utilizzando la TS-CNS o la CIE.
La firma elettronica avanzata apposta con la TS-CNS o la CIE ha alti livelli di sicurezza perché:
- è generata con uno strumento (smart card) certificato secondo gli stessi standard di sicurezza adottati dalle smart card per la firma digitale (ISO/IEC 15408, Common Criteria, EAL4+)
- il certificato digitale e le chiavi sono generate da un certificatore accreditato da AgID.
La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica grazie il quale si invia documentazione elettronica con valenza legale che attesta l'invio e la consegna di documenti informatici.
Certificare l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, quando il messaggio arriva al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Se il mittente smarrisce le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
Per avere pieno valore legale, l'invio e la ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata devono avvenire tra due caselle PEC. In altre parole, da una casella di PEC posso inviare e-mail a qualsiasi indirizzo, ma avrò una ricevuta di avvenuta consegna, paragonabile a una ricevuta di ritorno di una raccomandata A/R, solo se l'invio avverrà verso un'altra casella PEC.
Il formato DWF ("Design Web Format") è un formato di file per il disegno sviluppato dall'azienda Autodesk per i progetti realizzati con il programma di disegno AutoCAD.
Il formato DWF è stato specificatamente pensato per l’interoperabilità, è spesso utilizzato come formato di interscambio e, tra tutti i formati per i programmi CAD, è quello con le specifiche più aperte, perciò è utilizzabile anche per archiviazione e conservazione.
Al momento della costruzione di un unità immobiliare urbana oppure ad ogni variazione catastale presentata da un professionista l'Agenzia delle Entrate assegna, oppure aggiorna, la rendita catastale.
Questa infatti rappresenta il valore fiscale che viene attribuito al fabbricato e rappresenta la base:
- per il valore del fabbricato ai fini tributari, come l'imposizione IMU e le imposte sulle successioni
- per la determinazione del valore erariale, come la sua redditività.
La rendita catastale di un immobile è consultabile con l'aiuto di un professionista abilitato oppure fisicamente presso l'Agenzia delle Entrate che offre anche un servizio telematico.
Il calcolo della rendita catastale si basa sulla divisione delle unità immobiliari urbane in categorie e classi catastali.
La categoria, rappresentata con una lettera, ci dice il tipo di unità:
- alla A fanno parte abitazioni o assimilabili
- alla B edifici con carattere sociale o comunitario
- alla C gli edifici finalizzati ad attività produttive
- alla D edifici a destinazione speciale.
Le unità immobiliari vengono valutate tramite la consistenza, questa infatti rappresenta l'unità di misura che determina il prestigio e quindi classe catastale e valore.
Proseguendo con gli esempi precedenti:
- abitazioni od assimilabili vengono valutate in vani
- gli edifici con carattere sociale o comunitario in volume (m³)
- le categorie C e D in superficie (m²).
In base alla consistenza e alla categoria di appartenenza viene attribuita la classe. Possiamo elencare alcuni esempi per le unita di categoria A.
Classe Consistenza e categoria
A/1 abitazioni di tipo signorile
A/2 abitazioni di tipo civile
A/3 abitazioni di tipo economico
A/4 abitazioni di tipo popolare
A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 abitazioni di tipo rurale
A/7 abitazioni in villini
A/8 abitazioni in ville
A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10 uffici e studi privati
A/11 abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale sono migrati tutti i Comuni italiani.
ANPR è istituita presso il Ministero dell’Interno come previsto dal Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 62.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/11/2014, n.194 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità d'integrazione con i diversi sistemi gestionali e i servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero.
ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.
ANPR consentirà di evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni, garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico, semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazione, immigrazione, censimento, e molto altro ancora.
Un dispositivo di firma è un apparato elettronico programmabile solo all'origine, in grado di conservare in maniera protetta le chiavi private e di generare al proprio interno una firma digitale.
Utilizza microprocessori basati su standard previsti dalla legge, nei quali sono implementate avanzate tecnologie crittografiche in un ambiente con standard di sicurezza molto restrittivi.
La caratteristica fondamentale del dispositivo di firma è che deve essere "programmabile solo all'origine". Questo significa che nel dispositivo di firma devono essere inserite, all'atto della fabbricazione o dell'inizializzazione, delle informazioni che non possono essere modificate successivamente.
Un dispositivo di firma può assumere aspetti molto diversi: quello più comune è la forma della smart card, un tesserino di plastica delle dimensioni standard di una carta di credito, provvisto di un microprocessore e di una certa quantità di memoria per archiviare dati e svolgere elaborazioni. Il dispositivo può anche essere una penna USB (token).
Il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 24, com. 4-bis stabilisce che:
[...] l'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione [...]
Questo comporta l’inutilizzabilità della firma elettronica una volta scaduto il certificato: quando cercherai di apporre una firma elettronica con un certificato scaduto la certification authority che lo ha emesso bloccherà l’operazione.
Quando ti accorgi che il certificato di sottoscrizione della tua firma elettronica è scaduto devi contattare immediatamente la certification authority chiedendo il rinnovo del certificato secondo seguendo l'iter indicato dalla certification authority stessa.
Se le coordinate che hai inserito non trovano riscontro all'interno della banca dati lo sportello telematico non ti permetterà di procedere con l'invio della pratica.
Le coordinate devono essere espresse in sistema di riferimento UTM WGS84, e trovandoci in Regione Lombardia, dovranno essere comprese nei seguenti range:
Valore minimo Valore massimo
Coordinata X 477415,201 711430,571
Coordinata Y 4980000,000 5120000,000
Se sei in difficoltà...
In caso di necessità, puoi convertire le coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS84 a partire da un altro sistema di riferimento accedendo a questo portale: coordinates-
Ad esempio, se vuoi convertire le coordinate ottenute da Google Maps nel sistema UTM WGS84 devi semplicemente inserire le coordinate nei campi Lat. e Long. della sezione Decimal degree (WGS84)
Poi clicca sul pulsante di conversione a destra (l'iconcina con la calcolatrice): le coordinate in formato UTM WGS84 compariranno nella sezione UTM coordinates (WGS84)
Se gli identificativi catastali che hai inserito non trovano riscontro all'interno della banca dati comunale lo sportello telematico non ti permetterà di procedere con l'invio della pratica.
In prima battuta ti consigliamo di fare sempre riferimento all'atto notarile di acquisizione del diritto reale, sul quale tali dati sono solitamente riportati con cura e completezza, per poi compararli con i dati inseriti all'interno del modulo telematico.
Controlla anche i dati pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate utilizzando la funzione di ricerca dei dati catastali per codice fiscale: si tratta di un servizio per consultare gratuitamente gli identificativi corretti dei tuoi immobili, oltre agli atti e ai documenti associati.
Dopo aver verificato la correttezza degli identificativi catastali che hai inserito, puoi disattivare il controllo effettuato dallo sportello telematico selezionando la voce "Visura". Selezionando questa voce ti sarà chiesto di allegare visura catastale dell'immobile, in questo modo potrai proseguire nella presentazione della pratica e consentirai all'Amministrazione di verificare la ragione della mancata validazione.
Attenzione: il contenuto della banca dati catastale non è aggiornato in tempo reale con l'Agenzia delle Entrate. Per accatastamenti recenti (effettuati ad esempio nell'arco dell'ultimo mese) è normale che la validazione dia esito negativo. In questo caso per procedere con la presentazione della pratica fai riferimento alle indicazioni sopra.
Casi particolari:
Se la collocazione territoriale della pratica è su una strada occorre inserire nel campo numero il carattere * (asterisco).
Se la collocazione territoriale della pratica è su un corso d'acqua occorre inserire nel campo numero il carattere / (barra).
Ecco alcuni messaggi di esito negativo che possono comparire quando verifichi la firma elettronica apposta a un documento:
"Firma non valida perchè apposta dopo il 30 giugno 2011" o "Firma non valida perché con algoritmo SHA1"
Se al momento della verifica della firma digitale apposta a un file il software di firma restituisce come esito "Firma non valida in quanto apposta dopo il 30 giugno 2011" o "Firma non valida perché con algoritmo SHA1", significa che la firma presente è stata apposta al documento utilizzando un vecchio algoritmo di firma digitale che a partire dal 30 giugno non è più utilizzabile. Un documento con questa firma digitale non ha valore legale e non è conforme alle disposizioni di legge.
Il firmatario deve quindi aggiornare il proprio software di firma in modo che l'algoritmo utilizzato al momento dell'apposizione della firma digitale sia quello aggiornato.
"Certificato di CA non trovato"
Se al momento della verifica della firma digitale apposta a un file il software restituisce come esito "Certificato di CA non trovato", significa che l'ente certificatore che ha emesso il dispositivo utilizzato per apporre la firma elettronica non è una certification authority autorizzata.
Nella maggior parte dei casi, significa che al documento non è stata apposta una firma digitale ma molto probabilmente una firma elettronica avanzata (per esempio tramite la TS-CNS o la CIE).
Ricorda infatti che un documento da presentare alla Pubblica Amministrazione può essere firmato utilizzando la TS-CNS o la CIE.
Se stai utilizzando DiKe, ad esempio, per verificare se al documento è effettivamente apposta una firma elettronica avanzata tramite la TS-CNS o la CIE clicca sul pulsante Report e verifica chi è la certification authority emittente.
Se vuoi essere certo che la firma apposta sia effettivamente valida ti suggeriamo di effettuare la verifica tramite Globo.Signer.
Il formato DXF è un formato di file di dati open source utilizzato per memorizzare le immagini grafiche vettoriali nonché i caratteri di testo e oggetti 3D. Il formato DXF è stato creato da Autodesk con lo scopo di condividere disegni fra i loro programmi CAD e simili applicazioni di disegno per computer.
Il formato DXF è considerato formato di scambio di disegno universale.
Il formato JPEG ("Joint Photographic Experts Group") è un formato di file utilizzato per memorizzare immagini a diversi livelli di definizione. Generalmente è ottimo per le foto, considerando che riesce a registrare tantissime informazioni in poco spazio.
Il formato JPEG è idoneo alla conservazione dei documenti informatici (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03/12/2013, n. 3).
Il formato PDF ("Portable Document Format") è un formato di file utilizzato per rappresentare documenti. I documenti possono contenere testo, immagini, grafici e contenuti multimediali. È un formato aperto: la sua struttura è stata resa pubblica e chiunque può sviluppare software che leggano e scrivano file PDF senza pagare alcun diritto alla Adobe Systems.
Il formato PDF è idoneo alla conservazione dei documenti informatici (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03/12/2013, n. 3).
Il formato PNG ("Portable Network Graphics") è un formato di file utilizzato per memorizzare immagini a diversi livelli di definizione. Generalmente è ottimo per le foto, considerando che riesce a registrare tantissime informazioni in poco spazio.
Il formato PNG è idoneo alla conservazione dei documenti informatici (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03/12/2013, n. 3).
Un file in formato MS/XLS è un file di calcolo con l'estensione XLS di Microsoft Excel. Un file XLS è usato per contenere informazioni in una griglia di colonne verticali e righe orizzontali. Lo schema tabulare permette di creare diagrammi e grafici ed eseguire svariati calcoli e analisi statistiche.
Il formato file XLS può essere usato di default per salvare documenti in edizioni di Excel pre-2007. Successivamente é stato sostituito da un formato basato su XML con l'estensione XLSX. Nonostante l'adozione di un nuovo formato, documenti XLS sono ancora supportati e leggibili da tutti i prodotti Excel, incluso 2007 o successivo.
Un file in formato MS/XLSX è il nuovo file di calcolo con l'estensione XLSX di Microsoft Excel.
Dalla sua uscita in Microsoft Office 2007, l'estensione XLSX è diventata l'estensione di default e il tipo file standard per fogli di calcolo Excel. La "x" finale nell'estensione del nome sta per fogli di calcolo senza macro, mentre quelli con macro hanno una "m" invece (XLSM).
Il modo più semplice per individuare l'elenco dei moduli e degli allegati necessari per presentare una pratica è quello di cercare il relativo procedimento utilizzando il motore di ricerca posto in alto a destra nella homepage.
Selezionando il procedimento da avviare avrai a disposizione una guida descrittiva a partire dalla quale potrai raggiungere l'elenco di tutti i moduli e allegati che devono essere predisposti.
Se per il modulo è prevista la compilazione telematica, dovrai prima accedere al portale per poterlo compilare.
Il processo di verifica della firma consente di accertare che:
- il documento firmato non sia stato modificato dopo l'apposizione della firma
- il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Certification Authority (CA) inclusa nell'elenco dei certificatori pubblicato da AgID
- il certificato del sottoscrittore non sia scaduto
- il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato.
Se tutte le verifiche danno esito positivo, il documento sottoscritto digitalmente è valido a tutti gli effetti di legge.
Per poter eseguire le verifiche relative alla CA e alla revoca o sospensione del certificato, il computer deve essere connesso a internet.
Il formato TIFF ("Tagged Image File Format") è un formato di file utilizzato per memorizzare immagini a diversi livelli di definizione. Si tratta di un formato molto versatile, usato spesso da scanner, fax e stampanti perchè di inserire dentro al file molte informazioni aggiuntive come profili colore personalizzati per la stampa.
Il formato TIFF è idoneo alla conservazione dei documenti informatici (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03/12/2013, n. 3).
Sul supporto di una CNS devono essere sempre presenti, obbligatoriamente, il nome della Pubblica Amministrazione emittente e la scritta “CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI”.
Se sulla tua smart card o token USB non sono riportate queste informazioni, si tratta probabilmente di un dispositivo di firma digitale e non di una CNS.
Con il termine open data si fa riferimento ad alcuni tipi di dati (informazioni, dati numerici, ecc.) che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti.
I dati aperti sono disponibili in un formato aperto, standardizzato e leggibile da un’applicazione informatica per facilitare la loro consultazione e incentivare il loro riutilizzo anche in modo creativo e a loro volta devono essere rilasciati attraverso licenze libere che non ne impediscano la diffusione e il riutilizzo da parte di tutti i soggetti interessati.
Un file in formato MS/DOC è un editor di testo con l'estensione DOC di Microsoft Word. Un file DOC è usato per creare, formattare e modificare documenti.
Il formato file DOC può essere usato di default per salvare documenti in edizioni di Word pre-2007. Successivamente é stato sostituito da un formato basato su XML con l'estensione DOCX. Nonostante l'adozione di un nuovo formato, documenti DOC sono ancora supportati e leggibili da tutti i prodotti Word, incluso 2007 o successivo.
Un file in formato MS/DOCX è il nuovo file di testo con l'estensione DOCX di Microsoft Word.
Dalla sua uscita in Microsoft Office 2007, l'estensione DOCX è diventata l'estensione di default e il tipo file standard per i documenti Word.
Autenticare una firma significa ricondurla con certezza al sottoscrittore (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 21, com. 2).
Ci sono due modi per autenticare una firma autografa (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 38, com. 2):
- apporre la firma davanti a un pubblico funzionario
- allegare al documento sottoscritto fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore.
La firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata e la firma digitale sono per definizione riconducibili al loro autore (Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 20, com. 1-bis): non è quindi necessario autenticarle in altri modi!
Questa indicazione è stata confermata anche dalla Sentenza del Consiglio di Stato 20/09/2013, n. 4676.
Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico valido per la trasmissione di comunicazioni che devono avere valore legale.
Il cittadino può chiedere alla Pubblica Amministrazione di trasmettere le comunicazioni riguardanti un procedimento amministrativo a un indirizzo elettronico da lui eletto proprio domicilio speciale, come prevede il Codice Civile, art. 47.
Il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 3-bis, com. 4-quinquies prevede che il domicilio digitale possa essere un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non debba essere necessariamente un indirizzo di posta elettronica certificata.
Una volta scelto il proprio domicilio digitale è importante sapere che non si potranno opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni che vi sono trasmesse.
La comunicazione del domicilio digitale deve essere fatta espressamente per iscritto, per questo motivo in numerosi moduli dello sportello telematico viene richiesto di inserire un indirizzo di posta elettronica valido.
Se il modulo ti informa che l'indirizzo inserito non pare essere un indirizzo PEC e ti sei accertato di averlo digitato correttamente, devi verificare con il gestore del tuo DNS, o con il gestore della tua PEC, che sia stato inserito correttamente il record MX relativo al tuo dominio.
Infatti, il dominio di un indirizzo PEC deve rispettare le regole tecniche stabilite dal Decreto ministeriale 02/11/2005.
L'allegato "Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata", al Capitolo 8.3, chiarisce che
Ad ogni dominio di posta certificata dovrà essere associato un record di tipo “MX” definito all'interno del sistema di risoluzione dei nomi secondo le raccomandazioni della RFC 1912.
Lo sportello telematico permette di presentare istanze alla Pubblica Amministrazione ai sensi del Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 65, com. 1, let. b:
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
b) […] quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti
L’autenticazione SPID della persona giuridica non identifica l’istante o il dichiarante ma, appunto, una persona giuridica della quale non è possibile conoscere i legali rappresentanti. Questa considerazione è confermata anche dall'Avviso SPID 13/11/2020, n. 18, dove si evidenzia che l’autenticazione SPID della persona giuridica non è destinata alla presentazione di istanze.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 53 detta le regole per la corretta esecuzione della registrazione di protocollo:
- il comma 1 elenca tra le informazioni da registrare obbligatoriamente, in forma non modificabile, il numero e la data di protocollo e l'impronta del documento informatico.
- il comma 3 impone che la registrazione di protocollo avvenga "in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore".
Se si vogliono inserire data e numero di protocollo nel documento si pongono quindi due alternative, entrambe non praticabili:
- eseguire la registrazione del documento privo di firma, inserire data e numero di protocollo, firmarlo e trasmetterlo. In questo caso l'impronta registrata nel sistema sarebbe diversa da quella del documento trasmesso
- eseguire la registrazione del documento firmato, inserendo successivamente data e numero di protocollo. In questo caso l'inserimento di data e numero di protocollo corromperebbe la firma digitale.
No, a meno che il dispositivo di firma non sia anche una CNS.
Sì, le Pubbliche Amministrazioni devono accettare istanze firmate con la TS-CNS e la CIE perchè l'uso di questi strumenti sostituisce, nei confronti della Pubblica Amministrazione, la firma elettronica avanzata.
Per apporre una firma elettronica con la con la TS-CNS e la CIE puoi utilizzare il software Globo.Signer.
Lo sportello telematico si appoggia al software CIE, che è il software necessario per utilizzare la CIE per l’accesso in rete ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.
È possibile autenticarsi tramite CIE ai servizi online abilitati mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card contactless e dopo aver installato il software CIE (disponibile per Windows, Mac e Linux).
È possibile autenticarsi tramite CNS ai servizi online abilitati dopo aver installato i driver messi a disposizione dal fornitore della CNS.
Se stai utilizzando la TS-CNS puoi scaricare i driver sul portale Sistema Tessera Sanitaria, disponibili per Windows, Mac e Linux.
Per scegliere l'opportuno pacchetto software da scaricare, devi tenere conto dei seguenti fattori:
- il tipo di smart card
- la sigla identificativa del produttore della carta che si trova nell'angolo in alto a sinistra (vedi immagine sotto)
- il sistema operativo installato sulla tua postazione di lavoro.
La normativa vigente mette a disposizione diversi strumenti a favore dei cittadini coinvolte in un procedimento amministrativo per quanto riguarda il provvedimento finale emanato o l'eventuale provvedimento adottato oltre il termine stabilito per la sua conclusione. Questi strumenti offrono opportunità di tutela e permettono di presentare istanze, reclami o ricorsi al fine di far valere i propri diritti e interessi nel contesto di un procedimento amministrativo.
Gli strumenti previsti sono:
- l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia
- il ricorso al difensore civico
- l'atto di diffida e messa in mora, con eventuali richieste di risarcimento del danno
- il ricorso in materia anagrafica
- il ricorso in materia di stato civile
- il ricorso in materia di liste elettorali (elettorato attivo)
- il ricorso amministrativo e ricorso amministrativo giurisdizionale
- l'esercizio della tutela in materia di privacy.
La disciplina sul procedimento amministrativo prevede garanzie per i cittadini nel caso in cui vi sia un ritardo da parte dell'Amministrazione nei procedimenti che li riguardano. A tal fine, è stato previsto il potere sostitutivo, che può essere esercitato nel caso di inattività del funzionario responsabile (Legge 07/08/1990, n. 241, art. 9-bis).
Solitamente il potere sostitutivo è attribuito al segretario generale nei confronti dei dirigenti, mentre i dirigenti stessi lo esercitano nei confronti dei responsabili del procedimento individuati.
Il difensore civico ha il compito di proteggere i diritti di tutti i cittadini che interagiscono la Pubblica Amministrazione e con tutti i soggetti che svolgono una funzione pubblica o di pubblico interesse (come ad esempio i gestori di acqua, luce e gas). La sua presenza è fondamentale per garantire l'efficienza e la trasparenza nei rapporti tra il cittadino e l'Amministrazione.
Il difensore civico è una figura autonoma e indipendente: non è né un politico né un magistrato. Viene selezionato tra esperti esterni alla Pubblica Amministrazione e ha il compito di prevenire, risolvere o mediare i conflitti tra l'Amministrazione e i cittadini. Il servizio offerto dal difensore civico è sempre completamente gratuito e accessibile a tutti, senza alcuna distinzione di età, cittadinanza o altri criteri.
La normativa vigente offre al cittadino la possibilità di agire in giudizio contro la Pubblica Amministrazione nel caso di inadempienza o di mancato riscontro da parte di quest'ultima (cosiddetto "silenzio inadempimento") e ne condanna tale comportamento, prevedendo meccanismi processuali tempestivi e precisi per la sua difesa.
Dopo il decorso infruttuoso del termine previsto per la conclusione del procedimento, il cittadino può notificare un atto di diffida e messa in mora tramite un ufficiale giudiziario appositamente incaricato concedendo un periodo di almeno 30 giorni all'Amministrazione per adempiere. Successivamente, il cittadino ha il diritto di impugnare il silenzio inadempimento davanti al giudice amministrativo entro un termine di 60 giorni a partire dalla scadenza del termine stabilito con la diffida. Tuttavia, nel caso del ricorso al TAR, è possibile presentare il ricorso anche senza la necessità di inviare una diffida all'Amministrazione inadempiente, a condizione che l'inadempienza persista e comunque entro un anno dalla scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento.
I poteri del TAR in materia di silenzio inadempimento
La Legge 11/02/2005, n. 15 stabilisce che il TAR può prendere in considerazione la fondatezza dell'istanza: ciò significa che, in un ricorso contro il silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione, non solo può intimare all'Amministrazione stessa di agire ma può anche decidere sulla questione nel merito. Tuttavia, ciò è possibile solo in determinati casi, cioè nei casi in cui l'Amministrazione agisce in modo "vincolato", cioè applicando meccanicamente le leggi senza discrezionalità amministrativa.
I ricorsi contro il silenzio dell'Amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con una sentenza brevemente motivata, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso, dopo aver ascoltato i difensori delle parti che ne fanno richiesta. La decisione può essere appellata entro 30 giorni dalla notifica o, in mancanza di notifica, entro 90 giorni dalla comunicazione della pubblicazione.
Nel processo di appello si applicano le stesse regole. Nel caso in cui il ricorso di primo grado venga accolto totalmente o parzialmente, il giudice amministrativo di solito ordina all'Amministrazione di agire entro un termine non superiore a 30 giorni.
Qualora l'Amministrazione non adempia entro tale termine, su richiesta di una delle parti, il giudice amministrativo nomina un commissario che agisca al suo posto.
Il risarcimento del danno da ritardo
La Legge 07/08/1990, n. 241 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni sono responsabili per il risarcimento del danno ingiusto causato dalla violazione intenzionale o negligente del termine di conclusione del procedimento: ciò significa che è prevista la possibilità di ottenere il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
L'azione risarcitoria deve essere presentata davanti al giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive, ossia può essere fatto valere, entro cinque anni.
Tuttavia, è necessario distinguere tre situazioni che possono verificarsi in seguito all'istanza presentata da un cittadino al fine di ottenere un provvedimento favorevole:
- ritardo di un provvedimento favorevole: situazione in cui la Pubblica Amministrazione, pur non emettendo il provvedimento entro il termine previsto per la conclusione del procedimento, accoglie la richiesta del cittadino con un provvedimento favorevole ritardatario. In questo caso, poiché il cittadino non ha interesse a impugnare l'atto, si può ipotizzare un danno solo per il ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento, poiché l'emissione del provvedimento favorevole al cittadino è già di per sé indicativa della fondatezza della richiesta iniziale del cittadino.
- ritardo di un provvedimento sfavorevole: situazione in cui l'Amministrazione emette un provvedimento sfavorevole in ritardo, cioè un provvedimento che va contro la richiesta del cittadino. In questo caso, poiché viene negato il "bene della vita" oggetto della richiesta del cittadino, non è possibile ipotizzare un danno da ritardo. Sarà compito del cittadino impugnare l'atto sfavorevole e solo se il giudizio di annullamento avrà esito positivo, ovvero quando il giudice riconoscerà la fondatezza della richiesta iniziale del cittadino, sarà possibile richiedere il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
- silenzio dell'Amministrazione: situazione in cui la Pubblica Amministrazione non emette alcun provvedimento. In questo caso, l'interessato dovrà ottenere dal giudice amministrativo il riconoscimento dell'illegittimità del silenzio dell'ente, il quale sarà seguito da un provvedimento espresso dell'ente, che potrà essere favorevole o sfavorevole. A questo punto, ci si troverà in una delle situazioni descritte nei due punti precedenti.
Cosa deve fare il cittadino per ottenere il risarcimento del danno da ritardo
Il cittadino ha l'onere di dimostrare i seguenti elementi:
- l'esistenza del danno e la sua entità
- la mancanza di ragioni che possano giustificare l'azione della Pubblica Amministrazione (ad esempio, l'esistenza di una normativa particolarmente complessa che potrebbe portare a un errore scusabile)
- l'imputabilità della responsabilità all'ente pubblico a titolo di colpa grave o dolo.
Il cittadino deve fornire prove sufficienti per sostenere tali aspetti durante il processo.
Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo
Quando il giudice stabilisce che un provvedimento illegittimo ha privato il cittadino di un valore appartenente al suo patrimonio, è necessario garantire all'interessato, che ha un interesse contrario, il recupero del diritto perduto sul bene e il risarcimento del danno subito a causa dell'indisponibilità della cosa.
Allo stesso modo, se un cittadino è titolare di un interesse legittimo a ottenere un bene della vita che gli è stato negato con un provvedimento amministrativo illegittimo, attraverso il processo amministrativo può perseguire due obiettivi: ottenere il vantaggio che gli è stato illecitamente negato e ottenere il risarcimento dei danni aggiuntivi derivanti dal provvedimento negativo.
La normativa vigente garantisce la realizzazione del diritto al risarcimento, prevedendo che il risarcimento possa avvenire in due forme alternative: la reintegrazione specifica (ad esempio, la restituzione del bene) e l'attribuzione di un equivalente monetario (somma di denaro).
Qual è il giudice competente in materia di risarcimento del danno
Il giudice amministrativo è generalmente competente sia quando un cittadino richiede l'annullamento di un provvedimento, sia quando fa valere la tutela risarcitoria. I giudici hanno inoltre stabilito che il giudice ordinario, chiamato a pronunciarsi su una richiesta di risarcimento del danno derivante da un provvedimento amministrativo presumibilmente illegittimo, non deve subordinare la sua decisione all'annullamento effettuato dal giudice amministrativo, ma può esaminare l'illegittimità dell'atto ai fini della valutazione dell'ingiustizia del danno.
Nel caso di un provvedimento di rifiuto da parte dell'ufficiale d'anagrafe riguardante richieste come il cambio di residenza, il rilascio di certificati o altre questioni relative all'anagrafe della popolazione residente è possibile presentare un ricorso gerarchico al prefetto. Il prefetto, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, avrà il compito di decidere se respingere il ricorso o accoglierlo, annullando o modificando l'atto impugnato. Nel caso si desideri contestare la decisione del prefetto, è possibile presentare un ricorso al giudice ordinario, secondo le modalità e i termini stabiliti dal codice di procedura civile.
Come alternativa al ricorso al prefetto, è possibile presentare un ricorso al TAR competente.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga di subire un pregiudizio in un diritto soggettivo, è possibile presentare un ricorso al tribunale competente seguendo le disposizioni del codice di procedura civile.
Qualunque cittadino desideri richiedere la rettifica di un atto dello stato civile, la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito, la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto registrato erroneamente, oppure intendi opporsi al rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di accettare totalmente o parzialmente una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un'annotazione o un'altra azione deve presentare un ricorso al tribunale competente del luogo in cui si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale l'atto in questione è registrato o presso il quale si richiede l'esecuzione dell'adempimento.
Il tribunale può ottenere informazioni, acquisire documenti e convocare l'ufficiale dello stato civile senza particolari formalità. Prima di prendere una decisione, il tribunale deve sentire il parere del procuratore della Repubblica e degli interessati, e se necessario richiedere il parere del giudice tutelare. Il tribunale emette un decreto motivato in camera di consiglio in merito alla domanda presentata.
Si applicano, nella misura in cui siano compatibili, gli articoli 737 e successivi del Codice di procedura civile, nonché l'articolo 455 del Codice civile per quanto riguarda i soggetti ai quali non può essere opposto il decreto di rettificazione.
L'ufficiale dello stato civile, di propria iniziativa o su richiesta di chiunque abbia interesse, può correggere errori materiali di scrittura commessi nella redazione degli atti mediante annotazione, dando contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo in cui l'atto è stato registrato e agli interessati.
Contro la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque abbia interesse può presentare opposizione entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso, mediante un ricorso al tribunale, il quale deciderà in camera di consiglio con un decreto motivato che avrà efficacia immediata.
Il ricorso alla Corte d'appello
I rimedi giurisdizionali disponibili per tutelare l'elettorato attivo sono costituiti dai ricorsi che possono essere presentati da qualsiasi cittadino davanti alla Corte d'appello, seguiti dal successivo ricorso per cassazione previsto per la parte che subisce una sconfitta. Questi ricorsi sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 20/03/1967, n. 223, art. 42.
In particolare possono essere impugnate davanti alla Corte d'appello:
- le decisioni della commissione elettorale mandamentale o delle sue sottocommissioni adottate durante la revisione semestrale delle liste. Sono soggetti di ricorso tutti i provvedimenti con cui tali commissioni abbiano deliberato l'iscrizione o la cancellazione di un cittadino dalle liste, abbiano rifiutato l'iscrizione o la cancellazione o abbiano respinto un reclamo
- le decisioni della commissione elettorale mandamentale o delle sue sottocommissioni emesse durante la revisione dinamica, sia in risposta a ricorsi avverso le deliberazioni della commissione elettorale comunale, sia nell'esercizio del potere di controllo di propria iniziativa
- i provvedimenti con i quali la commissione elettorale mandamentale o le sue sottocommissioni hanno cancellato dai registri elettorali sezionali destinati alla votazione i nomi dei cittadini che, nel primo giorno delle elezioni, non avessero ancora compiuto 18 anni
- i provvedimenti di rettifica delle liste generali effettuati dalla commissione elettorale comunale nel caso in cui le modifiche apportate alle liste non corrispondano, per falsità o errore, agli elenchi approvati dalla commissione mandamentale, come stabilito nel primo comma dello stesso articolo
In tutti i casi elencati, è generalmente riconosciuto che la Corte d'appello ha giurisdizione su un diritto soggettivo del cittadino, pertanto il ricorso può contestare non solo l'iscrizione o la mancata iscrizione nelle liste, ma anche l'iscrizione con dati imprecisi o che in qualche modo pregiudichi l'effettivo esercizio del diritto di voto.
Per quanto riguarda le decisioni prese dalla commissione elettorale mandamentale sui reclami relativi alla suddivisione del Comune in sezioni elettorali, alla determinazione delle circoscrizioni e dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, nonché all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, la giurisprudenza prevalente ha escluso la giurisdizione della Corte d'appello e ha affermato la competenza degli organi di giustizia amministrativa, sostenendo che la materia riguarda esclusivamente interessi legittimi e che il Decreto del Presidente della Repubblica 20/03/1967, n. 223 non contiene deroghe ai principi sulla ripartizione delle competenze giurisdizionali stabiliti dalla Legge 20/03/1865, n. 2248.
Soggetti del ricorso alla Corte d'appello
Il ricorso presentato alla Corte d'appello rappresenta un caso di azione popolare a carattere correttivo, il che significa che può essere esercitato non solo dai cittadini direttamente interessati al provvedimento, ma da tutti i cittadini.
Le persone giuridiche e gli organi amministrativi che la legge non riconosce espressamente come legittimati non possono proporre ricorso. Di conseguenza, partiti politici, comuni e commissioni elettorali comunali non possono fare ricorso, ma hanno la possibilità di sollecitare l'intervento del pubblico ministero tramite una denuncia.
I ricorsi in questione possono essere presentati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Pertanto, il pubblico ministero deve intervenire in tali cause, pena la nullità che può essere rilevata d'ufficio.
Inoltre, se il procuratore della Repubblica riscontra elementi di reato nel fatto che ha dato origine al ricorso, promuove l'azione penale.
I termini del procedimento del ricorso alla Corte d'appello
l ricorso presentato alla Corte d'appello deve essere redatto su carta libera e deve essere sottoscritto dal cittadino ricorrente o dal suo procuratore, se presente.
Nel ricorso devono essere chiaramente indicati l'organo adito, il provvedimento impugnato, le generalità delle parti interessate, i motivi di impugnazione e l'oggetto della domanda.
Il presidente della Corte d'appello, mediante decreto, fissa sull'atto stesso del ricorso l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza.
Il ricorso, insieme al decreto di fissazione dell'udienza emesso dal presidente della Corte d'appello, deve essere notificato, pena l'inammissibilità, al cittadino o ai cittadini interessati, nonché agli organi che hanno emesso l'atto impugnato, come la commissione o sottocommissione elettorale mandamentale o, nel caso specificato dall'articolo 42, comma 2, alla commissione elettorale comunale.
La notifica deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
I termini per eseguire la notifica del ricorso sono diversi a seconda che il ricorrente sia il cittadino che aveva reclamato o presentato una domanda di iscrizione alla commissione elettorale mandamentale, o che sia stato cancellato dalle liste dalla stessa commissione, oppure che il ricorrente o i ricorrenti siano altri cittadini, non direttamente interessati.
Nel primo caso, il termine è di 20 giorni a decorrere dal giorno successivo alla notifica del provvedimento; nel secondo caso, il termine è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata.
I suddetti termini sono raddoppiati a favore dei cittadini residenti all'estero.
In conformità all'articolo 43, il ricorso, unitamente ai documenti pertinenti, deve essere depositato presso la cancelleria della Corte d'appello entro dieci giorni dall'ultima notifica effettuata a un soggetto effettivamente legittimato a resistere, pena la decadenza.
Tuttavia, per i cittadini residenti all'estero, tale termine è prolungato a 60 giorni.
Il deposito comprende una copia del ricorso notificata alla controparte insieme al decreto di fissazione dell'udienza, corredata dalla relazione di notifica, nonché gli atti e i documenti su cui si fonda il ricorso.
Durante la discussione del ricorso presso la Corte d'appello, non è obbligatorio l'assistenza di un procuratore o di un avvocato.
Le parti possono intervenire e farsi sentire personalmente durante l'udienza; la comparsa in udienza costituisce la costituzione in giudizio del resistente.
La Corte decide la causa in camera di consiglio.
Tutti gli atti del procedimento sono redatti su carta libera e sono esenti dalle tasse di registro e dalle spese di cancelleria.
Notifica ed esecuzione delle sentenze della Corte d'appello
Le sentenze emesse dalla Corte d'appello devono essere immediatamente comunicate, a cura della cancelleria, al presidente della commissione elettorale mandamentale per le relative procedure, nonché al sindaco, che si occupa dell'esecuzione e della notificazione agli interessati senza alcuna spesa.
La notifica agli interessati viene effettuata tramite messo comunale.
Anche l'esecuzione della sentenza, che comporta le necessarie modifiche alle liste elettorali, è affidata al sindaco. Questa scelta è motivata dal fatto che il dispositivo della sentenza, in virtù del suo valore di giudicato, non può essere sottoposto a ulteriori valutazioni da parte della commissione elettorale comunale o della commissione elettorale mandamentale.
Di conseguenza, il sindaco, in qualità di funzionario governativo, con l'assistenza del segretario, provvede all'iscrizione del cittadino, al quale la sentenza ha riconosciuto il diritto di voto, sia nella lista elettorale generale che nella lista della sezione in cui il cittadino risiede, nonché alla cancellazione dalle liste elettorali di coloro che sono stati esclusi dal diritto di voto dalla sentenza.
Di tali adempimenti viene redatto un verbale, che viene portato a conoscenza della commissione elettorale comunale nella prima seduta disponibile.
Ricorso alla Corte di cassazione
La sentenza emessa dalla Corte d'appello può essere impugnata solo dalla parte soccombente, anche senza l'assistenza di un avvocato, tramite un ricorso per cassazione.
Il presidente, sulla base del semplice ricorso, stabilisce in via urgente la data dell'udienza per la discussione della causa.
Tutti gli atti relativi al ricorso sono redatti su carta libera e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il caso di soccombenza e dalle spese di cancelleria.
L'intero procedimento segue le norme previste dal codice di procedura civile, sebbene i termini siano ridotti della metà, ad eccezione dei ricorsi presentati dai cittadini residenti all'estero.
Le decisioni della Corte di cassazione sono pubblicate immediatamente e vengono comunicate dalla cancelleria, nonché dal presidente della commissione elettorale mandamentale, al sindaco, che si occupa dell'esecuzione e della notificazione agli interessati senza alcuna spesa, seguendo quanto stabilito per le sentenze della Corte d'appello.
Effetto non sospensivo dei ricorsi giudiziari
Si sottolinea, infine, l'importanza che gli organi responsabili per la gestione e la revisione delle liste elettorali prestino alla norma che stabilisce come la presentazione di ricorsi alla Corte d'appello e alla Corte di cassazione in materia di elettorato attivo non sospenda l'esecuzione delle disposizioni o delle decisioni impugnate.
Tutela del diritto fondamentale dell'elettorato attivo
La protezione del diritto fondamentale di elettorato attivo deve essere richiesta davanti al giudice ordinario, che è il giudice competente per i diritti fondamentali e, tra essi, i diritti politici. Tale tutela non rientra nell'ambito della giurisdizione amministrativa per il contenzioso elettorale, regolato dagli articoli 126, 129 e 130 del Codice di procedura amministrativa (Sentenza del Consiglio di Stato 18/07/2019, n. 5077).
Infatti, la giurisdizione attribuita al giudice amministrativo riguarda esclusivamente le "operazioni elettorali", cioè la regolarità delle procedure elettorali, che riguardano gli interessi legittimi delle singole posizioni, ma non i diritti soggettivi. Pur comprendendo non solo le attività di voto, ma anche il procedimento elettorale preparatorio e tutti gli atti correlati, dal nomina dei comitati elettorali fino alla proclamazione degli eletti, le controversie che riguardano il diritto soggettivo, come il diritto di elettorato attivo, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (Ordinanza della Corte di cassazione 20/10/2016, n. 21262).
È possibile presentare un ricorso amministrativo o un ricorso amministrativo giurisdizionale nei casi in cui non è prevista una forma specifica di ricorso.
I ricorsi amministrativi possono essere indirizzati all'organo che ha emesso l'atto che ha leduto la situazione giuridica (ricorso in opposizione), al suo superiore gerarchico (ricorso gerarchico) o a un altro organo.
Nel sistema italiano di giustizia amministrativa sono presenti sia i ricorsi amministrativi sia la tutela giurisdizionale. L'ordinamento italiano ha adottato un criterio particolare per la ripartizione della giurisdizione, basato sulla natura della situazione giuridica soggettiva lesa: se si tratta di un diritto soggettivo, la competenza spetta alla giurisdizione ordinaria; se invece si tratta di un interesse legittimo, la competenza spetta alla giurisdizione amministrativa. Questo criterio generale è integrato da un criterio basato sulla materia, nei casi di giurisdizione esclusiva (che sono eccezioni che si sono tuttavia ampliate nel corso degli anni).
I ricorsi amministrativi propri, in genere, possono essere presentati a organi amministrativi non giurisdizionali e includono il ricorso gerarchico proprio e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Invece, i ricorsi in opposizione e i ricorsi a altri organi amministrativi (noti come ricorso gerarchico improprio) possono essere presentati solo nei casi previsti dalla legge.
La tutela giurisdizionale
La tutela giurisdizionale è suddivisa, in conformità all'articolo 113 della Costituzione, tra gli organi di giurisdizione ordinaria e quelli di giurisdizione amministrativa, in base al criterio della natura della situazione giuridica protetta, come precedentemente descritto. I giudici amministrativi competenti in via generale sono i tribunali amministrativi regionali (TAR) e il Consiglio di Stato.
Altre funzioni giurisdizionali amministrative, con competenza per specifiche materie, sono attribuite alla Corte dei conti, ai rribunali tegionali delle acque pubbliche, al tribunale superiore delle acque pubbliche, ai tribunali militari, alla Corte militare di appello e alle commissioni tributarie provinciali e regionali. Queste ultime non si occupano solo di questioni di legittimità amministrativa, ma anche, e soprattutto, dei diritti soggettivi, come ad esempio il pagamento o l'esenzione da tasse, imposte, tributi, interessi, sovratasse e sanzioni.
Spetta al giudice amministrativo la competenza per le controversie che riguardano gli interessi legittimi. Inoltre, in determinate materie specificamente indicate dalla legge, la tutela dei diritti soggettivi è affidata esplicitamente alla giurisdizione amministrativa (articolo 103, comma 1 della Costituzione).
Con le riforme attuate alla fine degli anni '90, è stato conferito al giudice amministrativo, nell'esercizio della sua giurisdizione (sia esclusiva sia di legittimità), il potere di condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per la violazione di interessi legittimi e degli altri diritti patrimoniali correlati, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica.
Differenze tra ricorsi amministrativi e giurisdizionali
I ricorsi amministrativi presentano diverse caratteristiche rispetto ai ricorsi giurisdizionali, sebbene molti principi siano comuni:
- a differenza dei ricorsi giurisdizionali, i ricorsi amministrativi non richiedono la rappresentanza legale di un avvocato
- mentre i ricorsi giurisdizionali sono consentiti solo per la tutela degli interessi legittimi (ad eccezione delle materie di competenza esclusiva del giudice amministrativo), i ricorsi amministrativi possono essere presentati sia per la tutela degli interessi legittimi che per la tutela dei diritti soggettivi
- la decisione sui ricorsi amministrativi assume la natura di un atto amministrativo vero e proprio, ed è quindi impugnabile davanti al giudice amministrativo.
Il ricorso amministrativo
Il ricorso amministrativo è un'istanza rivolta direttamente alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere la tutela della propria situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento amministrativo, senza dover necessariamente coinvolgere l'autorità giurisdizionale. L'obiettivo del ricorso è ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica del provvedimento ritenuto illegittimo, che ha generato una controversia tra l'autore dell'atto e il suo destinatario o tra la Pubblica Amministrazione e un terzo soggetto.
Nell'ordinamento italiano, esistono tre tipi di ricorsi amministrativi ordinari:
- il ricorso gerarchico proprio: è rivolto all'organo gerarchicamente superiore rispetto a quello che ha emesso il provvedimento impugnato
- il ricorso gerarchico improprio: può essere presentato a un organo diverso da quello che ha emanato l'atto contestato, ma che ha poteri gerarchici sulla stessa Pubblica Amministrazione
- il ricorso in opposizione: è rivolto all'organo che ha emesso il provvedimento, al fine di ottenere la sua revoca o modifica.
Inoltre, esiste il ricorso straordinario al Capo dello Stato, che rappresenta un'opzione eccezionale e può essere esperito solo in determinati casi stabiliti dalla normativa vigente.
La definitività di un provvedimento è determinante per stabilire se sia possibile presentare un ricorso ordinario o straordinario: un atto diventa definitivo dopo la decisione sul ricorso gerarchico o trascorsi 90 giorni dalla sua proposizione, anche se non è stata presa alcuna decisione. Inoltre, un provvedimento può essere considerato definitivo per legge, quando non esiste un'autorità superiore che possa riesaminare l'atto e sia scaduto il termine per presentare ricorso.
Possono presentare un ricorso tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano un interesse legittimo, ovvero coloro che ritengono di aver subito un pregiudizio a causa del provvedimento amministrativo e desiderano ottenere la sua annullamento, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, art. 1 e art. 8. L'interesse deve essere personale, riguardando il soggetto che propone il ricorso, senza confondersi con la collettività, poiché in alcuni casi è consentito il ricorso per la tutela di interessi collettivi. Inoltre, l'interesse deve essere attuale, poiché il ricorrente deve aver subito un pregiudizio concreto e immediato a seguito del provvedimento oggetto del ricorso. Infine, l'interesse deve essere diretto, in quanto solo il titolare della situazione giuridica coinvolta è legittimato a proporre il ricorso.
Il termine per presentare un ricorso è perentorio e inizia a decorrere dalla notifica dell'atto, o in mancanza di notifica, dalla data della sua pubblicazione. In tutti gli altri casi, il termine inizia a decorrere dal momento in cui si ha piena conoscenza dell'atto. Per il ricorso gerarchico e in opposizione, il termine è di 30 giorni, mentre per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è di 120 giorni. Il diritto di presentare ricorso si estingue in caso di rinuncia dell'interessato, decadenza o acquiescenza.
Il ricorso gerarchico
Il ricorso gerarchico è un rimedio generale che consente di impugnare un provvedimento non definitivo davanti all'organo amministrativo sovraordinato rispetto a quello che ha emesso l'atto. Attraverso questo tipo di ricorso è possibile contestare sia vizi di legittimità che vizi di merito, al fine di tutelare sia i diritti soggettivi che gli interessi legittimi.
Esistono due tipi di ricorso gerarchico: il ricorso proprio, che presuppone l'esistenza di un rapporto gerarchico di subordinazione tra l'organo che ha emesso l'atto e quello che decide sul ricorso, e il ricorso improprio, che rappresenta un rimedio eccezionale in cui non esiste effettivamente un rapporto gerarchico tra i due organi. Quest'ultimo permette di far valere vizi di merito che, in linea generale, non possono essere contestati in sede giurisdizionale.
Una volta presentato il ricorso, la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo giuridico di prendere una decisione. Tuttavia, secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, art. 6:
se entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso la Pubblica Amministrazione non comunica all'interessato la decisione, il ricorso si considera respinto in tutti i suoi effetti, e contro il provvedimento impugnato è possibile presentare ricorso all'autorità giurisdizionale competente o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il ricorso in opposizione
Il ricorso in opposizione è un tipo di ricorso amministrativo atipico che viene presentato al fine di tutelare un diritto soggettivo o un interesse legittimo, sia per vizi di merito che per vizi di legittimità. A differenza del ricorso gerarchico, questo ricorso è presentato direttamente all'organo amministrativo che ha emesso il provvedimento impugnato, purché tale provvedimento non sia ancora definitivo. I casi in cui è ammesso questo tipo di ricorso sono espressamente previsti dalla legge, proprio perché si tratta di un rimedio eccezionale. Il ricorso in opposizione può essere presentato entro 30 giorni dalla notifica o dall'emissione dell'atto impugnato.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è un rimedio giurisdizionale generale che consente di impugnare un atto amministrativo che ha acquisito carattere di definitività. Questo ricorso viene presentato al Presidente della Repubblica per far valere esclusivamente vizi di legittimità che abbiano leso diritti soggettivi o interessi legittimi. Un elemento distintivo di questo ricorso è la sua natura alternativa rispetto al ricorso giurisdizionale: infatti, una volta presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato, diventa inammissibile proporre un ricorso giurisdizionale.
Inoltre, l'atto impugnato mediante il ricorso straordinario non può più essere impugnato dinanzi al TAR, ad eccezione dei casi in cui il ricorso straordinario sia stato presentato contro un provvedimento che abbia leso un diritto soggettivo. In questo caso, il ricorrente può proporre il ricorso giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
Al fine di tutelare i soggetti i cui interessi siano coinvolti, è stato introdotto l'istituto della trasposizione del ricorso amministrativo straordinario in sede giurisdizionale. Il controinteressato, anziché subire passivamente la scelta del ricorrente, può decidere di aderire alla scelta del ricorrente o di trasporre il ricorso amministrativo in sede giurisdizionale mediante un'opposizione notificata al ricorrente entro 60 giorni dalla notifica del ricorso straordinario.
Dal punto di vista procedurale, il ricorso straordinario deve essere notificato entro 120 giorni dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto, pena l'inammissibilità. È necessario notificarlo almeno a uno dei controinteressati e presentarlo all'autorità amministrativa che ha emesso l'atto impugnato o al Ministro competente per la materia.
Dopo la presentazione del ricorso, il Ministro competente procede all'istruttoria, raccogliendo tutti gli elementi necessari per valutare il ricorso. Una volta conclusa l'istruttoria, il Ministro trasmette il ricorso al Consiglio di Stato e, basandosi sul parere di quest'ultimo, il Ministro formula la sua proposta di Decreto al Presidente della Repubblica, assumendo la responsabilità della decisione.
Prima delle recenti modifiche normative, il parere del Consiglio di Stato era semivincolante, e il Ministro poteva discostarsene solo sottoponendo la questione al Consiglio dei Ministri per una decisione su tale punto. Tuttavia, ora ciò non è più possibile, poiché il ricorso straordinario viene sostanzialmente deciso dal Consiglio di Stato, in virtù del carattere vincolante del parere. In dottrina si è parlato di "giurisdizionalizzazione" di questo rimedio.
Contro la decisione del Presidente della Repubblica è ammesso il rimedio della revocazione, che può essere proposto con le stesse modalità del ricorso straordinario.
Giurisdizione amministrativa
La tutela giurisdizionale offre al soggetto leso maggiori garanzie rispetto ai ricorsi amministrativi, in quanto il giudice gode di una posizione di terzietà e indipendenza dal potere esecutivo.
Gli organi
I TAR costituiscono gli organi di primo grado della giustizia amministrativa, mentre il Consiglio di Stato opera come organo di secondo grado. Ciò è stabilito dagli articoli 100, 103, comma 1, e 125, comma 2, della Costituzione.
I tipi di giurisdizione amministrativa
La giurisdizione amministrativa si suddivide in tre forme principali: la giurisdizione di legittimità, la giurisdizione di merito e la giurisdizione esclusiva.
La giurisdizione di legittimità è di natura generale e consente al giudice di verificare se un atto amministrativo sia lesivo di interessi legittimi a causa di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Gli articoli 3 e 21-octies della Legge 07/08/1990, n. 241 disciplinano questa forma di giurisdizione. La Legge 21/07/2000, n. 205 ha introdotto importanti novità, ampliando i poteri del giudice in termini di disponibilità dei mezzi di prova e capacità decisionale. Oltre al potere di annullamento dell'atto lesivo di interessi legittimi, il giudice ha il potere di valutare la risarcibilità del danno causato dall'atto illegittimo della Pubblica Amministrazione e può anche imporre all'Amministrazione un obbligo di reintegrazione specifica. L'articolo 34 del Codice del processo conferisce al giudice il potere di condannare l'Amministrazione a adottare tutte le misure adeguate per tutelare la situazione giuridica soggettiva oggetto del processo.
La giurisdizione di merito, invece, consente al giudice amministrativo di valutare l'opportunità o la convenienza dell'atto amministrativo in relazione all'interesse pubblico che deve essere perseguito. In questo ambito, il giudice dispone di ampi poteri di conoscenza, istruttoria e decisione, incluso il potere di annullamento, modifica o sostituzione dell'atto stesso. Tuttavia, la giurisdizione di merito è di carattere eccezionale e può essere esercitata solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come stabilito dall'articolo 134 del Codice del processo amministrativo.
Termini e tempi
Nel processo amministrativo, come in ogni processo, sono previsti diversi termini che riguardano le varie fasi del procedimento. Uno dei termini più importanti è quello per ricorrere, che ha la funzione di garantire la stabilità dei rapporti giuridici.
È importante considerare che nel processo amministrativo possono essere coinvolti sia diritti soggettivi che interessi legittimi, pertanto il termine per ricorrere varia a seconda dei casi, con distinzioni tra prescrizione e decadenza e notevoli differenze temporali: il termine di prescrizione può andare da cinque a dieci anni, mentre quello di decadenza è di soli 60 giorni.
Il termine per ricorrere può decorrere da diversi eventi:
- dalla conoscenza del provvedimento: la giurisprudenza fa riferimento al concetto di "conoscenza...della portata lesiva", intendendo che non è necessaria una conoscenza completa del provvedimento. È fondamentale che si tratti di una conoscenza ufficiale e formale proveniente dalla Pubblica Amministrazione stessa e non, ad esempio, da fonti come i mezzi di comunicazione di massa
- dalla comunicazione o notificazione del provvedimento: si tratta di atti che devono essere eseguiti da personale e con procedure specifiche disciplinate dalla normativa giuridica. Un esempio è la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario
- dalla pubblicazione: riguarda gli atti a contenuto generale per i quali non è prevista la notificazione individuale. Di solito, si tratta dell'affissione all'albo dell'ente o della pubblicazione su raccolte ufficiali.
Per i diritti soggettivi, il termine per ricorrere è di 10 anni.
Altri termini di cui si è parlato o si parlerà successivamente nel procedimento sono:
- termine per il deposito: 30 giorni dopo l'ultima notifica.
- termine per la costituzione in giudizio: 20 giorni dopo la scadenza del termine per il deposito.
- termine per la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza: almeno 40 giorni prima della data dell'udienza.
- termine per la presentazione di documenti: fino a 20 giorni prima dell'udienza.
- termine per la presentazione di memorie: fino a 10 giorni prima dell'udienza.
L'organo responsabile del controllo sulla corretta applicazione delle norme sulla privacy è il Garante per la protezione dei dati personali. Si tratta di un'autorità amministrativa collegiale e indipendente i cui membri sono nominati dal Parlamento. Il Garante svolge un controllo preventivo e successivo sulle attività di trattamento dei dati personali effettuate in Italia.
Operando autonomamente dal Governo, il Garante dispone di poteri istruttori, consultivi e sanzionatori. Rappresenta il primo grado di ricorso amministrativo contro eventuali violazioni della normativa. Le decisioni prese dal Garante, dopo aver ascoltato tutte le parti coinvolte, possono essere impugnate davanti al sistema giudiziario.
Tra i compiti del Garante vi sono l'istituzione e la gestione del registro dei trattamenti per consentire la consultazione pubblica, il controllo del rispetto delle leggi relative ai trattamenti, l'individuazione delle modifiche da apportare, la ricezione dei reclami degli interessati, la denuncia dei reati perseguibili d'ufficio, il divieto o il blocco provvisorio dei trattamenti illeciti e l'indicazione al Parlamento delle opportunità di modifiche normative. È importante notare che il ruolo del Garante non consiste tanto nell'autorizzare i trattamenti, ma nel controllarne la liceità.
Il Garante ha il potere di richiedere informazioni e documentazione al responsabile e al titolare del trattamento, all'interessato e persino a terzi. Può accedere alle banche dati ed effettuare ispezioni nei luoghi in cui si svolge il trattamento. Per esercitare i suoi poteri, può avvalersi della collaborazione di altri organi dello Stato. Inoltre, il Garante ha il potere di integrare la normativa sulla privacy, quasi come se avesse una funzione legislativa che gli consente di individuare casi in cui è esclusa la necessità del consenso al trattamento o di stabilire misure a tutela dell'interessato.
Infine, il Garante può infliggere direttamente sanzioni previste dal Codice per la privacy, sia amministrative che penali. L'articolo 15 del Codice prevede l'obbligo di risarcire i danni derivanti da trattamenti illeciti. Richiamando l'articolo 2050 del Codice civile, il titolare del trattamento dovrà dimostrare, in caso di danno, di aver adottato tutte le misure idonee a evitare tale danno, non solo le misure minime previste dalla legge.
In sostanza, il trattamento dei dati personali viene considerato un'attività pericolosa, con un elevato grado di responsabilità. Pertanto, il risarcimento spetta alla sola persona che ha subito un danno, indipendentemente dalla volontarietà del comportamento illecito. Per essere esente da responsabilità, il titolare del trattamento dovrà dimostrare che il danno è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore.
Gli illeciti amministrativi includono l'omessa o inadeguata informativa all'interessato, la cessione dei dati in violazione delle norme, l'omessa o incompleta notificazione e l'omessa informazione o esibizione di documenti richiesti dal Garante.
Gli illeciti penali sono previsti dagli articoli 167 e 172 del Codice. L'articolo 167 riguarda il trattamento illecito di dati personali, ossia il trattamento effettuato senza rispettare le disposizioni del Codice (trattamento illecito).
La consumazione del reato non avviene solo con il mero trattamento non conforme alle norme, ma si verifica con la presenza del danno, che costituisce un elemento fondamentale del reato.
L'articolo 169 prevede la sanzione per l'omessa adozione di misure necessarie per la sicurezza dei dati, ma prevede anche la possibilità di regolarizzare il trattamento entro sei mesi, riducendo l'ammenda.
L'articolo 170 punisce l'inosservanza dei provvedimenti del Garante, mentre l'articolo 168 punisce la falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sede a Roma in Piazza di Monte Citorio, n. 121. Ulteriori informazioni si trovano sui siti web www.gpdp.it e www.garanteprivacy.it. È possibile contattare il Garante tramite l'indirizzo e-mail garante@gpdp.it e il numero di telefono 06 696771.
Con l'applicazione del Regolamento comunitario 23/07/2014, n. 910 In materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE conosciuto come Regolamento eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services), sono state apportate modifiche, sostituzioni o abrogazioni alle norme degli stati membri dell'UE che risultavano incongruenti con il Regolamento.
La Determinazione AgID d17/05/2019, n. 121 ha approvato le linee guida sulla generazione di certificati, firme e sigilli elettronici e validazioni temporali elettroniche qualificate in cui:
- si integrano le indicazioni della Decisione di esecuzione della Commissione UE 08/09/2015, n. 1506 che specifica i formati delle firme elettroniche avanzate e i sigilli avanzati che devono essere riconosciuti dal settore pubblico
- si revoca la Deliberazione CNIPA 21/05/2009, n. 45.
L'inserimento di queste norme rende obbligatorio per le Pubbliche amministrazioni l'accettazione dei documenti firmati elettronicamente in uno dei seguenti formati previsti dalla Decisione di esecuzione della Commissione UE 08/09/2015, n. 1506:
- CAdES (P7M)
- PAdES (PDF)
- XAdES (XML).
Lo sportello telematico, di conseguenza, accetta documenti firmati in tutti i formati ammessi. Le firme possono essere apposte con un certificato di un Paese dell'Unione Europea conforme al regolamento eIDAS.
Attenzione: fanno eccezione le istanze SUAP da trasmettere a ComUnica StarWeb, per le quali è ammessa la sola firma in formato CAdES.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 40. Per questo motivo sui certificati è sempre presente la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". I certificati, pertanto, non possono essere richiesti né rilasciati per la presentazione a Pubbliche Amministrazioni o a incaricati di pubblici servizi.
Il Decreto-legge 16/07/2020, art. 30-bis, modificando il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 2, ha reso obbligatorio accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione anche nei rapporti tra privati. Il soggetto privato può richiedere all'Amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione, previo consenso del dichiarante, a conferma della corrispondenza di quanto dichiarato.
In linea teorica, è possibile apporre la firma elettronica su documenti in qualsiasi formato.
In pratica, la presenza di una firma elettronica consente di verificare che il documento firmato non sia stato modificato dopo l'apposizione della firma. Quindi è importante firmare solo file privi di contenuti attivi.
Per esempio, se si firma un documento MS Word che contiene un campo data/ora, quando il documento sarà aperto il campo si aggiornerà automaticamente e conterrà un valore diverso da quello che conteneva quando la firma è stata apposta. Usando delle macro il documento potrebbe essere modificato anche in modo più significativo.
Se non diversamente specificato, ti consigliamo di apporre la firma solo a documenti in formato PDF/A. Questo formato mantiene l'aspetto del documento originario, sia esso una pagina di testo, una fotografia o un disegno, e lo rende immodificabile.