FAQ

Per presentare diverse pratiche ti sarà chiesto di localizzarle territorialmente tramite l'indicazione dei dati toponomastici e/o catastali. Ecco una veloce guida su come inserire questi dati all'interno dei moduli telematici.

Inserimento dei dati toponomastici

All'interno di questa sezione devi inserire:

  • la Provincia e il Comune in cui è localizzata la pratica
  • la denominazione ufficiale dell'indirizzo, tra le voci che ti vengono proposte durante l'inserimento
  • il numero civico con eventuale indicazione del barrato
  • il piano di riferimento.

Suggerimenti utili:
Se la pratica si riferisce a un immobile privo di numero civico, inserisci la dicitura "SNC".
Se la pratica si riferisce a un immobile ubicato in una zona priva di denominazione della via, specie nelle zone di montagna, inserisci nel campo Indirizzo la località in cui si trova.

Inserimento dei dati catastali

All'interno di questa sezione devi inserire:

  • la tipologia dell'immobile: particella terreni (PT), unità immobiliare urbana (UIU) oppure intero edificio
  • il codice catastale del Comune
  • l'eventuale sezione, codice che identifica i Comuni censuari nei quali era originariamente suddiviso il Comune. 
  • il foglio, numero che identifica una porzione di territorio comunale che il catasto rappresenta nelle proprie mappe
  • la particella (o numero, o mappale, o numero di mappa), contrassegnata tranne rare eccezioni da un numero e rappresentante, all'interno del foglio, una porzione di terreno o il fabbricato e l'eventuale area di pertinenza
  • il subalterno (per il catasto fabbricati), identificante un bene immobile, compresa la singola unità immobiliare esistente su una particella
  • la categoria di classificazione del unità immobiliare, utilizzata per determinare la rendita catastale.

Attenzione: lo sportello telematico verifica automaticamente la correttezza dei dati catastali inseriti, comparandoli con il contenuto della banca dati dell'Agenzia delle Entrate.
Per evitare errori di validazione dei dati inseriti ti consigliamo di leggere con attenzione queste semplici istruzioni.

Al momento della costruzione di un unità immobiliare urbana oppure ad ogni variazione catastale presentata da un professionista l'Agenzia delle Entrate assegna, oppure aggiorna, la rendita catastale.

Questa infatti rappresenta il valore fiscale che viene attribuito al fabbricato e rappresenta la base:

  • per il valore del fabbricato ai fini tributari, come l'imposizione IMU e le imposte sulle successioni
  • per la determinazione del valore erariale, come la sua redditività.

La rendita catastale di un immobile è consultabile con l'aiuto di un professionista abilitato oppure fisicamente presso l'Agenzia delle Entrate che offre anche un servizio telematico.

Il calcolo della rendita catastale si basa sulla divisione delle unità immobiliari urbane in categorie e classi catastali.

La categoria, rappresentata con una lettera, ci dice il tipo di unità:

  • alla A fanno parte abitazioni o assimilabili
  • alla B edifici con carattere sociale o comunitario
  • alla C gli edifici finalizzati ad attività produttive
  • alla D edifici a destinazione speciale.

Le unità immobiliari vengono valutate tramite la consistenza, questa infatti rappresenta l'unità di misura che determina il prestigio e quindi classe catastale e valore.

Proseguendo con gli esempi precedenti:

  • abitazioni od assimilabili vengono valutate in vani
  • gli edifici con carattere sociale o comunitario in volume (m³)
  • le categorie C e D in superficie (m²).

In base alla consistenza e alla categoria di appartenenza viene attribuita la classe. Possiamo elencare alcuni esempi per le unita di categoria A.

Classe    Consistenza e categoria
A/1    abitazioni di tipo signorile
A/2    abitazioni di tipo civile
A/3    abitazioni di tipo economico
A/4    abitazioni di tipo popolare
A/5    abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6    abitazioni di tipo rurale
A/7    abitazioni in villini
A/8    abitazioni in ville
A/9    castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10    uffici e studi privati
A/11    abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

Se gli identificativi catastali che hai inserito non trovano riscontro all'interno della banca dati comunale lo sportello telematico non ti permetterà di procedere con l'invio della pratica.

In prima battuta ti consigliamo di fare sempre riferimento all'atto notarile di acquisizione del diritto reale, sul quale tali dati sono solitamente riportati con cura e completezza, per poi compararli con i dati inseriti all'interno del modulo telematico.

Controlla anche i dati pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate utilizzando la funzione di ricerca dei dati catastali per codice fiscale: si tratta di un servizio per consultare gratuitamente gli identificativi corretti dei tuoi immobili, oltre agli atti e ai documenti associati.

Dopo aver verificato la correttezza degli identificativi catastali che hai inserito, puoi disattivare il controllo effettuato dallo sportello telematico selezionando la voce "Visura". Selezionando questa voce ti sarà chiesto di allegare visura catastale dell'immobile, in questo modo potrai proseguire nella presentazione della pratica e consentirai all'Amministrazione di verificare la ragione della mancata validazione.

Attenzione: il contenuto della banca dati catastale non è aggiornato in tempo reale con l'Agenzia delle Entrate. Per accatastamenti recenti (effettuati ad esempio nell'arco dell'ultimo mese) è normale che la validazione dia esito negativo. In questo caso per procedere con la presentazione della pratica fai riferimento alle indicazioni sopra.

Casi particolari:
Se la collocazione territoriale della pratica è su una strada occorre inserire nel campo numero il carattere * (asterisco).
Se la collocazione territoriale della pratica è su un corso d'acqua occorre inserire nel campo numero il carattere / (barra).

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico valido per la trasmissione di comunicazioni che devono avere valore legale.

Il cittadino può chiedere alla Pubblica Amministrazione di trasmettere le comunicazioni riguardanti un procedimento amministrativo a un indirizzo elettronico da lui eletto proprio domicilio speciale, come prevede il Codice Civile, art. 47.

Il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 3-bis, com. 4-quinquies prevede che il domicilio digitale possa essere un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non debba essere necessariamente un indirizzo di posta elettronica certificata.

Una volta scelto il proprio domicilio digitale è importante sapere che non si potranno opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni che vi sono trasmesse.

La comunicazione del domicilio digitale deve essere fatta espressamente per iscritto, per questo motivo in numerosi moduli dello sportello telematico viene richiesto di inserire un indirizzo di posta elettronica valido.

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